19/09/2020

Si ritiene utile informare che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre il DM 10 luglio 2020 “Modifica del decreto 13 gennaio 2011, recante “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”. Il provvedimento stabilisce i limiti di decertificazione dei prodotti biologici contaminati anche accidentalmente dall’acido fosfonico e suoi derivati. Il limite di decertificazione è stabilito per tutte le produzioni biologiche in Acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg. In deroga fino al 31 dicembre 2022 si applica il limite di Acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee e Acido fosfonico ≥ 1 mg/kg per le colture arboree.
In considerazione che si possono riscontrare nelle colture arboree residui di acido fosfonico e suoi metaboliti anche oltre i tre anni, le aziende agricole che sono in conversione possono utilizzare il limite di 1 mg/kg fino al 31 dicembre 2024. Tuttavia dovranno avviare un piano di monitoraggio per verificare la presenza di acido fosfonico nei loro impianti, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. L’organismo di controllo accerta la corretta esecuzione del monitoraggio.
Nel caso dei prodotti biologici trasformati, i limiti si applicano tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione e dalle operazioni di miscelazione, a seconda delle particolari categorie di prodotto, con l’esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche. Per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico, si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell’acido fosfonico in etilfosfonico che naturalmente si forma nel processo di trasformazione a causa della presenza di etanolo.
Un’ulteriore deroga per le colture arboree è stata introdotta in sede di discussione del DL Semplificazione in corso di approvazione. In particolare è stato stabilito che per le colture arboree che si trovano su terreni di origine vulcanica, i limiti previsti dal DM 10 luglio 2020 non danno luogo alla decertificazione del prodotto, se è dimostrato che la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo. I limiti di decertificazione per queste particolari colture saranno oggetto di un nuovo DM del Mipaaf che sarà emanato entro sei mesi.