07/10/2022

Con l’approvazione del “Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali” (DGR n. 988/2022 del 09 agosto 2022) sono state apportate alcune modifiche al IV Programma d’Azione Nitrati in vigore da gennaio 2022 per quanto riguarda l’uso diretto dei fanghi e ammendanti compostati misti o con fanghi.

A seguito di tale provvedimento non sono più soggetti alle prescrizioni di cui all’art. 2 lettera pp) dell’allegato A del IV programma d’azione gli AMMENDANTI COMPOSTATI CON FANGHI e i FANGHI AD USO DIRETTO, così classificati:

➔    Ammendanti compostati MISTI (contenenti fanghi nelle matrici costituenti) = ACM;

➔    Ammendanti compostati con FANGHI = ACF;

➔    Fango R10 in agricoltura – Fanghi di depurazione e altri fanghi residui.

Tutto il lavoro che era stato fatto dagli uffici della Regione due anni fa per comprendere i fanghi di depurazione all’interno delle severe prescrizioni del IV programma d’azione ed escludere i terreni interessati al loro spargimento dalla Pac è stato smontato dalla citata Delibera della Giunta regionale dello scorso 9 agosto, che di fatto riporta l’inquadramento normativo di tali materiali a prima del 2022.

Va detto che il diverso inquadramento normativo si applica a condizione che:

1.      siano prodotti in impianti operanti in Veneto secondo quanto previsto dalla DGR 568/05;

2.      siano identificati in apposito elenco reso disponibile da ARPAV.

Sarà comunque necessario:

•        predisporre il Registro delle Concimazioni mediante applicativo regionale A58Web con allegata Autorizzazione rilasciata dalla Provincia per i fanghi ad uso diretto;

•        rispettare le prescrizioni individuate per i concimi D.lgs 75/2010;

•        rispettare il MAS delle colture sia in Zona Vulnerabile ai Nitarti che in Zona Ordinaria;

•        rispettare l’apporto al campo dei 170 kg N/ha in ZVN e 340 kg N/ha in ZO;

•        efficienza d’uso pari al 100%;

•        rispetto di tutte le condizioni di divieto spaziale e temporale definite nel CG01 (vedi allegato DGR 1185 del 27/09/2022).

Inoltre il nuovo inquadramento normativo consente la possibilità di riconoscere gli aiuti della Pac anche sulle superfici oggetto impiegate per la distribuzione dei fanghi, però dopo il 30 settembre 2022 (data di pubblicazione DGR 1185/2022 sui criteri di gestione obbligatorio 1 (CGO1) di Condizionalità).

Per gli AMMENDANTI COMPOSTATI MISTI e AMMENDANTI COMPOSTATI CON FANGHI prodotti da impianti fuori regione si dovrà ancora predisporre l’apposito Registro delle Concimazioni previsto dall’art. 2 lettera pp dell’allegato A).

L’uso diretto dei fanghi deve essere autorizzato dalla Provincia e ha validità di 3 anni. Copia dell’Autorizzazione deve essere trasmessa all’Osservatorio Regionale Rifiuti e al comune competente per territorio. Il titolare dell’autorizzazione deve notificare con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia, ad ARPAV, al Comune e ad AVEPA le date previste per l’uso dei fanghi, con allegati i risultati delle prove di analisi del materiale e indicazione dei terreni e delle colture interessate oltre che dei quantitativi impiegati.

Le Province organizzano ed effettuano, sia controlli amministrativi su almeno il 10% delle Comunicazioni annualmente presentate con incrocio di dati, sia controlli in loco su almeno il 4% delle imprese tenute all’applicazione della presente normativa. Nei controlli in loco sono incluse le analisi dei suoli, specie negli ambiti più intensamente coltivati, per monitorare le disponibilità di azoto e fosforo. ARPAV, definisce, in collaborazione con la Giunta Regionale, il Piano di monitoraggio dei suoli interessati dallo spandimento degli effluenti, dei materiali assimilati e dei fertilizzanti di cui al D.Lgs.n.75/2010 e regolamento (UE)2019/1009, ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, informa totale, di fosforo in forma assimilabile e del sodio scambiabile, nonché altri parametri inquinanti, comprese eventuali sostanze persistenti, bio accumulabili e tossiche tra cui, a titolo esemplificativo, arsenico, IPA, PCB e PFAS.