17/03/2023

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2022. Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.

La pubblicazione degli allegati al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2023 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica che, a tal fine, ha pubblicato i seguenti documenti al nuovo DPCM:

• Allegato 1 - Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale

• Allegato 2 - Comunicazione rifiuti semplificata

• Allegato 3 - Modelli Raccolta dati

• Allegato 4 - Istruzioni per la presentazione telematica

Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e presentazione del MUD 2023. Per qualsiasi approfondimento si invita a consultare il sito https://www.ecocamere.it

Si ricorda che i soggetti obbligati alla dichiarazione MUD (comunicazione che le imprese devono presentare annualmente, nella quale indicano la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente) rispecchiano quelli relativi alla compilazione e tenuta dei Registri di carico e scarico dei rifiuti.

Cosa devono fare le imprese agricole? Il nuovo DPCM conferma che per le imprese agricole produttrici di rifiuti non pericolosi esiste un totale esonero. Per i rifiuti pericolosi l’obbligo si concretizza solo se l’impresa ha un valore di affari annuo superiore agli 8000 €.

Quando obbligati alla comunicazione MUD, gli imprenditori agricoli possono adempiere attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni. Per le aziende che conferiscono al circuito organizzato di raccolta sarà tale soggetto e non l’impresa agricola, a farsi carico della comunicazione limitatamente alle quantità che gli sono state conferite.