24/04/2020

La nuova ordinanza regionale è stata firmata dal presidente Luca Zaia ed è valida dalle ore 15,00 di venerdì 24 aprile 2020. Viene dato il via libera alla vendita del cibo per asporto nei take away, pasticcerie e gelaterie (finora era possibile solo la consegna a domicilio) mantenendo il divieto di consumo all'interno dei locali dell'esercizio. Negozianti e clienti dovranno avere mascherine e guanti, e rispettare il distanziamento di un metro. Altro allentamento riguarda le aperture di librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento per bambini, per i quali non vale più il limite dei due giorni a settimana.​

• è consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque, negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti; rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio;

 ​• è revocata la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1. dell’ordinanza n. 40 del 13.4.2020, relativa alla vendita di vestiti per bambini e di prodotti di cartolerie nonché alle librerie; la vendita di vestiti per bambini include quella delle scarpe per i bambini medesimi;

 • per le opere pubbliche, è ammessa l’esecuzione dei lavori ascrivibili, in maniera prevalente, alle categorie di seguito indicate a prescindere dai codici Ateco principale o secondari intestati all’appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA: OG 23: demolizione di opere; OG 21: opere strutturali speciali OG 13: opere di ingegneria naturalistica OG 8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica OG 7: opere marittime e lavori di dragaggio OG: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione OG 5: dighe OG 4: opere d’arte nel sottosuolo OG 3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari

 • di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001;

 ​• è consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo, anche all’interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di un metro e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

 ​• è consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;

 ​• nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata è ammessa la vendita di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

 ​• sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo in presenza di una effettiva situazione di necessità;

 ​• è consentito l’accesso ai cimiteri nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell’uso di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;

 • sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni di diporto all’ormeggio nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché di sistemazione delle darsene per l’espletamento dell’attività ordinaria

 • è confermato, con riguardo agli ambienti di lavoro delle attività consentite dalla presente ordinanza e dalla propria ordinanza n. 40 del 13.4.2020, l’obbligo di applicazione delle disposizioni del protocollo per la sicurezza sul lavoro sottoscritto a livello nazionale il 14.3.2020 e ogni successiva modifica e integrazione nonché ogni ulteriore disposizione più restrittiva operante nel singolo posto di lavoro;

 • è confermato, per tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico in cui trovano persone in relazione ad attività ammesse dalla presente ordinanza o dall’ordinanza n. 40 o dalla normativa statale, l’obbligo di tutte le persone di rispettare distanziamento di un metro e di utilizzare mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, salve le disposizioni speciali più restrittive già adottate;

• le misure di cui alla presente ordinanza hanno effetto dalle ore 15 del 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge; ​

 • per quanto non diversamente regolato dalla presente ordinanza, vale quanto disposto dalla propria ordinanza n. 40 del 2020, intendendosi modificato il distanziamento ivi previsto con la distanza di un metro;

​• di dare atto che la violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le modalità regionali già fissate dall’ordinanza n. 40 del 2020;

​• di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Infrastrutture e Trasporti relativamente al punto 2) e, per il resto, la Direzione Protezione Civile;

​• di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

​• di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 In allegato Ordinanza 

 

 

 

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