19/10/2020

Sono entrate in vigore nei giorni scorsi le nuove disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 (Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 e DCPM del 13 ottobre 2020).

Con riferimento alle imprese datrici di lavoro e alle misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro, riportiamo di seguito alcuni punti di interesse.

-      Durata dell’isolamento e della quarantena

Il periodo di isolamento è stato ridotto da 14 a 10 giorni con le seguenti specifiche:

1.    Casi positivi asintomatici: Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

2.    Casi positivi sintomatici: Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

3.    Casi positivi a lungo termine: Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

4.    Contatti stretti asintomatici: I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:
- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno

 

-      Protocollo per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Rimangono in vigore e non vengono modificate tutte le norme vigenti riferite ai protocolli già esistenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. I nuovi decreti non intervengono infatti sulle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Raccomandiamo alle imprese di verificare e mantenere la corretta applicazione dei protocolli esistenti tra i propri lavoratori e nella propria impresa (vedi allegati).

AGRICOLTURA – Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 a protezione dei lavoratori

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e le parti sociali (aggiornato al 24 aprile 2020)

-      Lavoratori che rientrano dall’Estero
Sono modificate le norme per il rientro in Italia di persone che abbiano soggiornato all’Estero. È possibile verificare le procedure da adottare a seconda del paese di provenienza tramite il servizio del Ministero degli Affari Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/home

Sul sito è possibile selezionare il paese di provenienza per essere informati sulla possibilità di rientro e ricevere le indicazioni sui comportamenti da adottare.