06/08/2021

Il “Decreto Sostegni” ha previsto l’annullamento automatico dei debiti affidati all’Agente della riscossione di importo residuo fino a € 5.000, per i soggetti che presentano una specifica situazione reddituale. Il Ministero Economia e Finanze ha ora precisato le modalità e le date di annullamento di tali debiti. 

I possibili beneficiari sono coloro che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile Irpef fino a 30.000 euro.

La cancellazione automatica ha ad oggetto i debiti di importo residuo al 23.3.2021 fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010; sono esclusi i debiti relativi alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La procedura di annullamento è la seguente:
-       entro il 20 agosto 2021 l’Agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco dei soggetti aventi debito residuo fino a 5.000 euro
-       entro il 30 settembre 2021 comunica all’Agente della riscossione il reddito risultante per il 2019 dei predetti soggetti
-       entro il 31 ottobre 2021 avviene l’annullamento dei debiti.

Si precisa che le somme versate prima dell’annullamento restano definitivamente acquisite.

Coloro che hanno in corso un piano di pagamento della “rottamazione-ter” o del “saldo e stralcio” potranno verificare la presenza nelle cartelle/avvisi di debiti fino a 5.000 euro, nel sito https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/ e ricalcolare le somme dovute.