19/11/2022

Il Decreto Legge n. 115/2022, convertito con legge n. 142/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis”, tra le varie disposizioni, ha previsto, solo per il periodo di imposta 2022, un regime specifico di esenzione dal reddito imponibile ai fini dell'IRPEF per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente (buoni spesa, gift card) e le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di 600 euro .
Con il Decreto Aiuti-quarter è stato previsto un ulteriore aumento del fringe benefit, per il solo periodo d’imposta 2022, da 600 a 3.000 euro.
In merito alla possibilità di riconoscere a titolo di fringe benefit al lavoratore somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche entro il limite previsto dalla norma, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre scorso ha precisato che per usufruire di questo fringe benefit il lavoratore deve presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta per le utenze o, in alternativa, un’autocertificazione con la quale attesti il possesso della documentazione e gli elementi necessari per identificarle.
Il datore deve inoltre acquisire un’autocertificazione con cui il lavoratore attesti che tali spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.
Si ricorda, inoltre, che sempre per il solo periodo d’imposta 2022 è stata prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.
Entrambe le misure possono essere erogate al lavoratore e le somme erogate a titolo di fringe benefit devono essere riportate nel cedolino paga, a dimostrazione di quanto riconosciuto al lavoratore a tale titolo.
È importante precisare che nel caso venga superato anche solo di un centesimo la soglia prevista di fringe benefit, tutto l’importo erogato diventa soggetto a trattenuta previdenziale e fiscale.
Si ricorda infine che trattandosi di fringe benefit è a discrezione del datore di lavoro voler riconoscere questi vantaggi ai propri dipendenti.