04/04/2019

 Con la circolare n. 5 del 28 febbraio 2019 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito al personale ispettivo le linee guida per l’attività di contrasto all’intermediazione illecita di manodopera (caporalato) e allo sfruttamento del lavoro, reati che “nel sentire comune” vengono spesso associati alle attività svolte in agricoltura, ma che – sottolinea l’Ispettorato – sono riscontrabili “anche in ambiti diversi”.

La circolare si sofferma sugli elementi costituitivi del reato di cui all'art. 603 bis del codice penale e sulle modalità in cui deve essere svolta l’attività investigativa al fine di assicurare una corretta acquisizione dei relativi elementi di prova.

L’articolo 603 bis “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, nella nuova formulazione introdotta dalla L. n. 199/2016, prevede due fattispecie incriminatrici:

-      l’intermediazione illecita persegue chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

-      lo sfruttamento lavorativo punisce penalmente chiunque utilizzi o impieghi manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Le linee guida avrebbero dovuto avere la funzione di ricondurre a ragionevolezza norme che si prestano ad interpretazioni estensive e che lasciano eccessivi margini di discrezionalità agli organi di vigilanza ed alla magistratura. Tuttavia, non sembra che le esemplificazioni e le precisazioni fornite dall’Ispettorato siano idonee a fugare i dubbi interpretativi ed il rischio che possano essere oggetto di attività investigativa e di contestazioni imprese sostanzialmente in regola ma che commettono infrazioni non particolarmente gravi.