24/06/2022

Il c.d. Decreto Fiscale, negli ultimi mesi del 2021, era intervenuto sul Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendo all’Ispettorato il potere di sospendere l’attività di impresa, quando al momento del controllo, ricorra una delle seguenti ipotesi:

  1. almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
  2. gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Con la recente nota n. 1159 del 07.06.2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha operato alcune importanti precisazioni relative all’ipotesi in cui la sospensione, per le ragioni di cui sopra, debba essere operata nei confronti di imprese agricole.

Dopo aver precisato che il potere di sospensione non è discrezionale, l’INL ritiene che vi siano circostanza che possano giustificarne il mancato esercizio in presenza di “situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”.

Tra le situazioni in questione vi è l’allevamento di animali, quando la sua sospensione comporti un grave rischio per la pubblica incolumità in considerazione delle conseguenze di natura igienico-sanitaria legate al mancato accudimento degli animali.

In questi casi, deve essere preferita la posticipazione della misura, fermo l’obbligo, per l’azienda, di adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il lavoro si svolga, comunque, in condizioni di sicurezza e di legalità.