09/09/2022

Il Decreto Legge del 9 agosto (“Aiuti-bis”) introduce alcune novità riguardanti il welfare aziendale. Per l’anno 2022 è ora prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente:

- del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;

- delle somme erogate / rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato / energia elettrica / gas naturale;

entro il limite complessivo di € 600.

La soglia di esenzione per i fringe benefits concessi ai lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro è quindi ulteriormente innalzata da € 258,23 a € 600 (già aumentato a € 516,46 per il 2020 e 2021). L’altra novità consiste nell’includere tra i fringe benefits anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche.

Si ricorda che costituiscono fringe benefits le erogazioni in natura sotto forma di beni e servizi (auto aziendale, cellulare, nido aziendale) o anche buoni / voucher (ad esempio: buoni carburante o buoni spesa) che l’azienda decide di riconoscere ai dipendenti come premio ad personam. Quando il valore di tali beni o servizi è superiore a € 258,23, i fringe benefits partecipano interamente al reddito del lavoratore. Il fringe benefit non deve necessariamente essere riconosciuto alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro.