14/11/2020

Come noto, il decreto-legge n.104/2020 (cd. “agosto”), convertito dalla legge n.126/2020 ha riconosciuto al genitore lavoratore dipendente la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. smart working) o di astenersi dal lavoro (con un’indennità del 50%) in presenza di alcune condizioni puntualmente individuate.
Il nuovo decreto-legge n.137/2020 (cd. “ristori”), allo scopo di adeguare tali previsioni alle nuove misure di sospensione dell’attività “didattica in presenza” per alcune categorie di studenti, allarga ulteriormente la portata di tali previsioni prevedendo quanto segue:
- la possibilità di far ricorso al lavoro agile viene riconosciuta ai genitori di figli conviventi minori di 16 anni (anziché 14);
- la possibilità di far ricorso al lavoro agile viene riconosciuta anche nelle ipotesi di sospensione dell’attività “didattica in presenza” del figlio convivente minore di anni 16 (oltre che nel periodo di quarantena del figlio disposta dall’autorità sanitaria);
- la possibilità di astenersi dal lavoro con un’indennità del 50% viene riconosciuta anche nell’ipotesi di sospensione dell’attività di “didattica in presenza” del figlio convivente minore di 14 anni;
- la possibilità di astenersi dal lavoro viene riconosciuta anche nell’ipotesi di sospensione dell’attività “didattica in presenza” del figlio convivente di età compresa tra 14 anni e 16 anni, ma senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
I benefici previsti sono riconosciuti fino al 31 dicembre 2020 e possono essere fruiti alternativamente da uno solo dei due genitori, ma comunque fino al limite di spesa previsto pari a 93 milioni di euro (il budget è stato così aumentato dal decreto-legge in commento, in quanto prima era di 50 milioni di euro).