19/03/2019

Una vittoria sindacale per Agriturist e per tutti gli agriturismi: il Consiglio di Stato, con sentenza del 19 febbraio 2019 n. 1162, ha confermato quanto sostenuto da sempre da Agriturist chiarendo che, ai fini del pagamento della tassa sui rifiuti (TARI), l’attività agrituristica non può essere assimilata a quella alberghiera.

Secondo la sentenza, il differente inquadramento amministrativo e fiscale riconosciuto all’attività agrituristica rispetto a quello alberghiera rispecchia una differenziazione economica e funzionale che si riflette sulla commisurazione della capacità contributiva. Pertanto, essendo l’attività agrituristica un’attività intrinsecamente diversa da quella “commerciale” degli alberghi, l’assimilazione delle due attività ai fini dell’applicazione della TARI da parte del Comune è da considerare illegittima.

Il Comune pertanto, nel rispetto del principio di “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa in base alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Segnaliamo alle aziende che hanno riscontrato o riscontrano questo tipo di problema nel proprio comune, che è possibile presentarsi con la sentenza allegata, al comune di residenza portando con sé l’imposta relativa alla TARI e chiedendone un adeguamento.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria di Agriturist.

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