08/03/2020

Si comunica che con la risposta in oggetto del 5 marzo 2020 ieri l’Agenzia delle Entrate  ha fornito un importante chiarimento in merito alla trasferibilità ai soci di società di persone dei crediti d’imposta concessi per incentivi agli investimenti nei confronti della società.

Più in particolare, in risposta a diversi quesiti posti nell’istanza di interpello in merito alla fruibilità del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ex art. 1 c. 98-108 della L. n. 208/2015, l’Agenzia ha avuto modo di affermare che nel caso di redditi da partecipazione, ex art. 5 del TUIR (l’interpello in concreto riguardava i redditi da partecipazioni imputabili ai familiari dell’imprenditore nell’impresa familiare ex art 230 bis del c.c.) “ possono essere trasferite ai soci di società di persone le agevolazioni alle imprese concesse sotto forma di credito d'imposta, mediante attribuzione ai soci del credito non utilizzato dalla società…” … le società, quindi, indicano in dichiarazione il credito maturato e quello già utilizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa ed utilizzano il residuo compensandolo direttamente con le imposte e i contributi da esse dovuti, oppure attribuendolo, in tutto o in parte, ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili. Il tutto corroborato da precedenti pronunce della prassi amministrativa sul tema (v. risposta ad interpello allegata).

Pertanto, in linea di principio l'attribuzione ai soci del credito maturato in capo alla società non configura un'ipotesi di cessione del credito d'imposta, ma ne costituisce una particolare forma di utilizzo e i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla acquisita nella propria dichiarazione.

 

L’importante chiarimento torna utile per quanto riguarda la trasferibilità ai soci delle società semplici, Snc e Sas delle quote di credito d’imposta per gli investimenti “Impresa 4.0” (ex super ed iper ammortamento) di cui all’art. 1, commi 184-197, L. n. 160/2019, la cui ammissibilità aveva formato oggetto di apposite richieste di chiarimento all’AdE da parte della scrivente Area.