12/11/2021

La legge 9 novembre 2021 n. 156 ha convertito con varie modifiche il decreto-legge n. 121/2021, includendo gran parte delle proposte di modifica del Codice della strada derivanti dall’unificazione – nel corso del 2019 – dei numerosi disegni di legge in materia.
La più importante per la categoria, riguarda la nuova stesura del comma 1 dell’art. 105 (Traino di macchine agricole), che limitava la lunghezza del convoglio a m. 16,50: grazie alle modifiche introdotte il limite ordinario di lunghezza sale a m 18,75.
Tale valore permette di ricomprendere la maggior parte dei convogli costituiti da trattrice e rimorchi agricoli, in quanto consente di trainare veicoli di lunghezza massima legale (12 metri) con trattrici di lunghezza utile fino a m 6,75.
Nel caso in cui i convogli dovessero superare anche tale limite, “possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali”: l’espressione, quanto meno imprecisa, è stata aggiunta in sede di discussione e non trova riscontro nella proposta presentata al CNEL. 
Tuttavia, non sembra esserci pericolo di errate interpretazioni, in quanto la frase immediatamente successiva chiarisce che a tali convogli si applicano le norme previste per le macchine agricole eccezionali, di cui all’art. 104, comma 8, del Codice. 
La nuova stesura ammette quindi la possibilità – in precedenza preclusa – di autorizzare il convoglio come se fosse una macchina agricola eccezionale, presentando apposita istanza all’ente proprietario o concessionario della strada. 
A titolo di esempio si ricorda il caso delle mietitrebbiatrici e di altre grandi macchine da raccolta, che trainano su apposito carrello l’attrezzatura di lavoro: con la normale autorizzazione della macchina semovente è possibile comprendere anche la lunghezza eccezionale del convoglio.