11/01/2020

 PAC 2020:

I ritardi sull’avanzamento dell’iter della riforma/revisione della PAC hanno generato una certezza: la nuova PAC 2021-2027 entrerà in vigore con un anno di ritardo, quindi dal 1° gennaio 2022 (va ricordato, però, che la commissione agricoltura dell’Europarlamento ha chiesto una proroga di due anni, quindi con avvio il 1° gennaio 2023).

Tutte le attuali regole, restano dunque inalterate fino al 31 dicembre 2021, mentre i pagamenti diretti potranno subire leggere riduzioni derivanti dalla programmazione finanziaria.

 

Promemoria obblighi greening

Avvicinandosi il tempo delle semine, per  una buona programmazione, l’agricoltore deve tenere in dovuta considerazione anche i vincoli da rispettare per il greening, il pagamento ecologico della Pac. Il pagamento “verde” o greening è la seconda componente del sostegno della Pac e vale circa il 50% del valore del titolo.
Gli agricoltori sono tenuti ad applicare sul loro terreno tre pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, che vanno rispettate congiuntamente. Le ricordiamo:

 a) diversificazione delle colture,

 b) mantenimento dei prati permanenti (valutato a livello nazionale),

 c) presenza di un’area di interesse ecologico (aree EFA).

Le aziende con terreni a seminativo devono rispettare la diversificazione e la presenza di un'area di interesse ecologico.

 

La diversificazione
L’impegno che influisce maggiormente sulle scelte colturali è la diversificazione delle colture. Ricordiamo che vanno programmate almeno due colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è compresa tra 10 e 30 ettari e almeno tre colture nelle aziende la cui superficie a seminativo è superiore a 30 ettari.

La coltura principale deve occupare meno del 75% della superficie totale, e in caso di obbligo di tre coltura le prime due devono occupare meno del 95% della superficie.

Fino a 10 ettari a seminativo, l’agricoltore non ha obblighi di diversificazione.

Sono previste ulteriori deroghe per le aziende in cui oltre il 75% della superficie a seminativo è utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, leguminose, terreni a riposo, riso, prato permanente, anche in combinazione tra loro.

 Al momento non esistono deroghe a questi vincoli, eventuali modifiche dovrebbero passare attraverso uno specifico regolamento UE.

 

Le aree di interesse ecologico
L'altro importante impegno è l’obbligo di destinare una quota del 5% dei seminativi dell’azienda ad aree di interesse ecologico (EFA). Tra le diverse tipologie di aree di interesse ecologico ricordiamo i terreni a riposo (6 mesi dal 1 gennaio al 30 giugno) e le superfici con colture azotofissatrici (come erba medica, soia, pisello, miscugli con prevalenza di leguminose, ...). Il regolamento Omnibus del dicembre 2017 ha aggiunto come colture EFA il Miscanthus, Silphium perfolatium e terreni a riposo con specie mellifere (in quest’ultimo caso il periodo di riposo è di mesi 7 anziché 6).
Sono escluse dall'obbligo di aree EFA le aziende con superficie a seminativo inferiore a 15 ettari. Sono previste ulteriori deroghe per le aziende in cui oltre il 75% della superficie a seminativo è utilizzata per la produzione di erba o erbacee da foraggio, leguminose, terreni a riposo, colture sommerse, prato permanente, anche in combinazione tra loro.
Dal 2018 è vietato l'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle colture azotofissatrici utilizzate come EFA (dalla semina alla raccolta, comprese quindi le sementi conciate), oltre che nei terreni a riposo.
Tutti i terreni a riposo sono ritirati dalla produzione per un periodo di almeno sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno. Nel caso siano indicati come aree di interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione meccanica di gestione del suolo dal 1° marzo al 30 giugno.
Dal 1° luglio è quindi possibile la preparazione del terreno per le colture successive.

 L’agricoltura biologica (anche se in conversione) è considerata pratica equivalente, per cui sostituisce i vincoli del greening. Nell’azienda mista (parte Bio e parte convenzionale) il calcolo degli impegni greening sarà fatto sulla superficie coltivata in modo convenzionale. Tale scelta sarà da indicare nella domanda unica.

È bene ricordare sin da questa fase di pianificazione agronomica che il mancato rispetto del greening comporta l’applicazione di sanzioni, che comportano una riduzione sul contributo Pac e che dal 2017 interessano non solo il pagamento del greening ma anche il pagamento di base.

La normativa, permette di  utilizzare, ai fini del rispetto delle aree ecologiche, gli elementi naturali del paesaggio (come i filari di piante, i margini dei campi, le scoline etc.). In questi casi è importante attenersi alla misurazione e classificazione del sistema GIS di Agea.