15/07/2022

Ricordiamo che con Decreto del Direttore dell'U.O. Fitosanitario della Regione Veneto n. 30 del 12 maggio 2022 (BUR del 12 maggio 2022) sono state approvate le misure di contenimento della flavescenza dorata della vite nel territorio regionale per l’anno 2022, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 7 del DM del 31 maggio 2000.

Segnaliamo in particolare le seguenti misure.

  1. misure di contenimento della cicalina vettrice Scaphoideus titanus per tutti i proprietari e/o conduttori di vigneti, sin dal primo anno di impianto:

a)    1a. Nell’intero territorio delle province di Treviso e di Vicenza, nelle aree DOC “Lison–Pramaggiore” e “Piave” in provincia di Venezia, nelle aree DOC “Soave”, “ Durello” e “Arcole” in provincia di Verona:

-      obbligo di due interventi insetticidi negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato, il primo da farsi nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza età, il secondo in quello in cui sono prevalenti le quarte età;

-      obbligo di tre interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di seconda età, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.

b)    1b. Nell'area DOC “Corti Benedettine” in provincia di Padova e Venezia:

-      obbligo di un intervento insetticida negli impianti coltivati con metodo convenzionale/integrato nel periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di quarta/quinta età;

-      obbligo di due interventi insetticidi nei vigneti coltivati con metodo biologico, di cui al Reg. CE 834/2007, a partire dal periodo in cui sono presenti, in prevalenza, le forme giovanili di terza/quarta età, a distanza di 7-10 giorni l’uno dall’altro.

c)    1c. In tutti gli altri territori viticoli, nei vigneti laddove sia accertata la presenza sia di Scaphoideus titanus che di piante con sintomi ascrivibili alla Flavescenza dorata:

-      obbligo degli interventi insetticidi di cui al punto 1b., secondo la casistica specificata.

L'inosservanza delle misure di contenimento disposte dal Decreto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art 55, comma 15, del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19

Rimandiamo al testo del decreto allegato per la lettura integrale delle misure previste.

Si allega inoltre la Scheda Tecnica “I Giallumi della Vite in Veneto“ nella quale sono riportate le indicazioni tecniche utili per un efficace controllo dei Giallumi e dei loro vettori in vigneto.

Infine, si allega la “Procedura per la segnalazione di superfici vitate abbandonate, incolte o con evidenti problemi fitosanitari” che prevede il tramite di Organizzazioni Professionali Agricole, consorzi di tutela, cantine cooperative per la segnalazione di casi che richiedono l’adozione di misure da parte della Unità Organizzativa Fitosanitaria della Regione.