12/06/2020

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA ha approvato le Istruzioni Operative n. 46 dell'11 giugno 2020 relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario “Vendemmia verde” per la campagna 2019/2020 - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 47.

L’applicazione di tale regime è stata definita dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258.

 Beneficiari e iniziative ammissibili

Possono accedere all’aiuto previsto dalla misura di Vendemmia Verde, e fissato dalle Regioni seguendo i criteri dettati dal Decreto direttoriale MIPAAF di attivazione della misura per la campagna 2019/2020 (Decreto Direttoriale n. 2550 del 26 maggio 2020), le persone fisiche o giuridiche che, avendone l’obbligo, soddisfano nella corrente campagna 2019/2020 gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di presentazione delle Dichiarazioni di Vendemmia e di Produzione, e che conducono unità vitate che rispettano i seguenti requisiti:

a)    sono coltivate con varietà di uve da vino, classificate dalle regioni in conformità all’accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;

b)   sono in buone condizioni vegetative e rispondono ai requisiti prescritti all’art. 18 del Reg. del. (UE) 2016/1149;

c)    sono impiantate da almeno quattro (4) campagne, risultino cioè impiantate entro il 31 luglio 2016;

d)   hanno formato oggetto di dichiarazione di raccolta di Vendemmia e Produzione nella precedente campagna 2018/2019 e in quella corrente 2019/2020;

e)   non ricadano nelle zone vinicole eventualmente escluse dalla misura da parte delle Regioni/P.A. in ossequio sia all’art.18 del Reg. del. (UE) 2016/1149 che all’art. 4 comma 3 del Decreto MiPAAF 23 dicembre 2009 n. 9258;

f)     rientrino nella superficie minima e/o massima ammissibili alla misura, stabilita dalle Regioni/P.A. nelle DRA, nell’ambito della quale insiste l’unita vitata in questione;

g)    non hanno beneficiato di un aiuto alla vendemmia verde nella precedente campagna 2018/2019.

h)   In deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel corso del 2020 per «vendemmia verde» si intende la distruzione totale o l’eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione sull’intera azienda o su parte di essa, purché la vendemmia verde sia effettuata su intere parcelle vitate.

i)     In deroga a quanto disposto al precedente punto e), la medesima superficie vitata ammessa all’aiuto previsto per la misura nella campagna 2019/2020, può accedere alla misura anche nella campagna 2020/2021.

Si evidenzia che in caso di coesistenza di una domanda di Vendemmia Verde con una domanda di aiuto per la misura 214 (Pagamenti Agroambientali) prevista dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020, l'importo dell'aiuto finanziabile per la domanda di Sviluppo Rurale può essere ridotto o escluso.

In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, non è erogato alcun sostegno punto 1, art. 20, Reg. Del. (UE) 2016/1149).

In caso di coesistenza con una domanda di assicurazione vite da vino (art. 49, Reg CE 1308/2013), in caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, verrà erogato solo l’aiuto relativo all’assicurazione stipulata.

Diversamente, in caso di calamità naturale successiva all’effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore, avendo lo stesso già beneficiato dell’aiuto per la misura della vendemmia verde (punto 2, art. 20, Reg. Del. (UE) 2016/1149).

 Contributi

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258, l’aiuto forfetario di cui all’articolo 103 novodecies del regolamento (CE) n. 1234/07 non può superare il 50% della somma dei costi diretti relativi all’eliminazione dei grappoli ovvero alla distruzione degli stessi ed alla conseguente perdita di reddito.

 Procedure e termini

Il termine ultimo per la presentazione delle domande iniziali e di modifica per la Vendemmia Verde per la campagna 2019/2020 è fissato al 25 giugno 2020.

Le domande hanno ambito regionale e pertanto, i produttori che intendono domandare l’aiuto della misura in parola devono compilare una domanda per ciascuna Regione nel cui territorio sono ubicate le unità vitate interessate.

Le domande sono presentate all’OP Agea sul portale SIAN per le superfici ubicate nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le Regioni e le P.A. adottano gli atti attuativi necessari per l’applicazione della misura in oggetto, individuando le priorità ed eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di esclusione dal contributo.

 Riferimenti normativi

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 23 dicembre 2009 n. 9258

Istruzioni Operative AGEA n. 46 dell'11 giugno 2020