17/06/2022

Con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 80 del 6 giugno (pubblicato nel BUR di oggi) la Regione dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc ‘delle Venezie’ per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio e del contestuale stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della medesima denominazione, per quanto concerne la vendemmia 2022.
Si decreta:
a) di adottare, per la vendemmia 2022, la disposizione di cui all’art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016 in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio e, in particolare:
a.1.) la riduzione della resa per ettaro prevista all’art. 4, comma 5, del disciplinare di produzione da 18 t/ha a 16 t/ha con la precisazione che i superi di cui all’art. 4, comma 5, sono da calcolare sulla quota di 16 t/ha;
a.2.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’art. 38, comma 1, della legge n. 238/2016, la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della Doc ‘delle Venezie’ per le produzioni da destinare a Pinot grigio ‘delle Venezie’, sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.), anche per la determinazione dei superi di produzione;
a.3.) ove gli operatori intendano effettuare ai sensi dell’art. 38, comma 2, della legge n. 238/2016, le riclassificazioni a Pinot grigio ‘delle Venezie’ delle partite di vino o mosto, Pinot grigio, già designate con una delle denominazioni del territorio e anche destinate alla pratica del taglio ai sensi dei disciplinari di produzione della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Docg Asolo Prosecco e Doc Prosecco, sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:
- resa massima a denominazione di origine 16 tonnellate per ettaro;
- resa uva/vino 70% di cui all’art. 5, comma 4, del disciplinare di produzione;
b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2022, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio ‘delle Venezie’ in coerenza con gli obiettivi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:
b.1.) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio di cui all’art. 2, comma 1, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;
b.2.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:
- per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 t/ha, pari a 91 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 t/ha, pari a 105 ettolitri per ettaro per un totale di 3 t/ha nel caso di raggiungimento della produzione massima, su tutto il territorio della denominazione;
- per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 t/ha, pari a 54,6 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9,6 t/ha pari a 67,2 ettolitri per ettaro, per un totale massimo di 1,8 t/ha nel caso di raggiungimento della produzione massima, nel territorio regionale;
b.3.) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui alla lettera b.2.),
- alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione (di cui alla lett. d del comma 1 dell’art. 35 della legge n. 238/2016) delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono destinati a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio;
- alle riclassificazioni di cui al comma 2 dell’art. 38 della legge n. 238/2016.
b.4.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
b.5.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di svincolo dello stoccaggio;
b.6.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2023, salvo eventuale proroga;
b.7.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2023, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della Doc ‘delle Venezie’;
b.8.) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplineranno la misura, riclassificare, parte o tutto, il Pinot grigio stoccato atto a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio
- a vino con o senza IG;
- a Pinot grigio atto a DO per le denominazioni coesistenti sul territorio, compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione e le misure di gestione dell’offerta della denominazione messe in atto dai rispettivi Consorzi di tutela;
b.9.) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Doc ‘delle Venezie’ - Pinot grigio;
b.10.) di stabilire che la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio a vino con o senza IG potrà essere presentata in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio;
b.11.) dalla data di adozione del provvedimento che stabilisce la riclassificazione, della produzione stoccata, a vino con o senza IG, è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio, a Doc ‘delle Venezie’, nel limite di resa massima di 16 t/ha per la parte di produzione fino a 13 t/h.