12/05/2023

Il Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, con Decreto n. 193915 del 5 aprile 2023, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha disposto gli interventi finalizzati a compensare le perdite di reddito subite dalle aziende avicole per i danni indiretti subiti a causa dell’influenza aviaria nel periodo dal 23 ottobre 2021 al 31 maggio 2022. La disposizione integra quanto stabilito dal Decreto Ministeriale dello scorso anno (n. 216437 del 12 maggio 2022), in base al quale sono state presentate le domande per i danni registrati dal 23 ottobre al 31 dicembre 2022. Ricordiamo che le risorse complessive, stanziate con la legge di bilancio del 2022, ammontano a 40 milioni di euro, dei quali 3 milioni a favore delle aziende della trasformazione.

Le aziende avicole ammesse al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

a) Pollo; b) Faraona; c) Anatra; d) Oca; e) Gallina ovaiola; f) Pollastra; g) Cappone; h) Pulcino delle specie elencate; i) Tacchino; j) Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris”; k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).

Possono beneficiare delle compensazioni i seguenti soggetti:

a) Incubatoi;

b) Allevamenti riproduzione;

c) Allevamenti da ingrasso;

d) Allevamenti per la produzione di uova da consumo;

e) Svezzatori;

f) Centri imballaggio uova;

g) Mattatoi e trasformatori.

Le aziende che hanno chiesto gli aiuti per il periodo 23 ottobre 2021 fino al 31 dicembre 2021 possono richiedere l’indennizzo per i danni indiretti subiti nel periodo successivo, dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio 2022.

Il sostegno massimo previsto è pari al 25% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A del sopra citato Decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori che sono determinati fino ad un massimo del 100%.

Come in precedenza, possono presentare domanda di aiuto i soggetti in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile, sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022.

Le domande dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro il 30 giugno 2023.

Gli Organismi pagatori sono tenuti ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto entro il 30 settembre 2023.

Ricordiamo gli interventi ammessi sono i seguenti:

1) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);

2) distruzione di uova da cova;

3) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti; 

4) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;

5) soppressione di pulcini;

6) Soppressione di pollastre;

7) Macellazione anticipata di riproduttori;

8) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimento;

9) Perdita di valore per la vendita anticipata o posticipata di animali fuori standard;

10) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;

11) Perdita di valore per il congelamento della carne avicola fresca;

12) riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.

In caso di soccida, è prevista la dichiarazione di rinuncia all’indennizzo dell’altro contraente.

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