11/10/2024

Ricordiamo i vincoli stagionali allo spargimento degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati per non incorrere in infrazioni, più o meno gravi.

Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) lo spandimento dei liquami, letami assimilati e di concimi azotati, è possibile fino al 31 ottobre, sempre che le condizioni meteo e dei terreni lo permettano. Da novembre e fino a febbraio le norme prevedono lo stop per 90 giorni. Nei mesi di novembre e di febbraio, infatti, nei giorni in cui le condizioni metereologiche lo permettono, il divieto sarà sospeso.

È invece previsto il divieto assoluto degli spandimenti dal 1° dicembre al 31 gennaio, sia nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che nelle Zone Ordinarie (ZO). In quest’ultime il divieto è escluso per i letami e assimilati.

Al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni, dal 1° novembre a fine febbraio il Bollettino Agrometeo Nitrati https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati fornirà l’indicazione sulla possibilità o meno di spargere liquami e fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili.

Non va dimenticato poi, che dal 1° ottobre al 30 aprile il Bollettino Agrometeo fornisce per tutte le zone (ordinaria e vulnerabile), l’indicazione associata alla presenza di condizioni di allerta PM10, per cui è necessario l’immediato interramento dei liquami zootecnici. Più precisamente, dal 1° ottobre al 15 aprile l’indicazione del bollettino è vincolante, invece dal 16 al 30 aprile l’indicazione non è vincolante.

Per la cessione di effluenti di allevamento o i digestati agrozootecnici o agroindustriali a soggetti terzi, al fine di garantire la tracciabilità dell’utilizzo dei fertilizzanti azotati e la corretta gestione agronomica su superfici agricole, le asiende devono sottoscrivere un documento di cessione da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda per almeno 3 anni.

Nel caso di accordo per la fornitura di biomassa, cioè di cessione di effluenti zootecnici destinati a trattamento di digestione anaerobica per l’ottenimento di energia da fonti rinnovabili (Biogas), deve essere sottoscritto tra le parti l’accordo per la fornitura di biomassa di durata decennale secondo quanto stabilito dall’allegato A alla Dgr n. 1349 del 03 agosto 2011 e s.m.i.

Se la cessione di effluenti zootecnici è destinata ad impianti riconosciuti per la trasformazione e produzione di fertilizzanti organici o ammendanti, l’effluente consegnato e classificato come SOA (sottoprodotto di origine animale) deve essere tracciato da documento di trasporto semplificato secondo l’Allegato A2 della DGR 1530/2013, da allegare alla Comunicazione nitrati e conservare in azienda. 

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