07/08/2026
Con l'avvicinarsi delle raccolte stagionali molte aziende associate si interrogano sugli strumenti contrattuali a disposizione per far fronte ai picchi di manodopera. Accanto alla più comune assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato, l'ordinamento mette a disposizione delle imprese agricole altre forme di collaborazione, ciascuna con regole, limiti e tutele proprie. Di seguito una sintesi aggiornata dei principali strumenti utilizzabili.
Le prestazioni occasionali di parenti e affini
Un primo strumento, molto diffuso in particolare nel periodo della vendemmia, è quello delle prestazioni occasionali rese da parenti e affini. Si tratta di un istituto disciplinato dall'art. 74 del d. lgs. 276/2003 (il c.d. decreto Biagi), che con specifico riferimento alle attività agricole esclude dal perimetro del lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini a titolo di aiuto o obbligazione morale, senza percezione di alcun compenso.
Non tutti i legami familiari sono equiparati: possono essere coinvolti solo i parenti e gli affini fino al sesto grado (il limite, originariamente fissato al terzo grado, è stato progressivamente esteso al quarto e infine al sesto).
Perché la prestazione resti fuori dal mercato del lavoro, oltre al limite soggettivo devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:
- carattere puramente occasionale o, al più, ricorrente ma di breve periodo: sono escluse le prestazioni abituali o ripetute per lunghi intervalli nell'arco dell'anno;
- svolgimento esclusivamente a titolo di aiuto o in adempimento di un'obbligazione morale;
- assenza di qualsiasi corrispettivo, in denaro o in natura.
Sotto il profilo oggettivo, la prestazione può riguardare qualsiasi attività agricola disciplinata dall'art. 2135 c.c. e non è più circoscritta alla sola raccolta. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 15 marzo 2018, ha chiarito che si presumono gratuite e occasionali le prestazioni rese da un familiare pensionato, da un familiare titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno presso altro datore di lavoro, oppure svolte da un congiunto entro il limite di 90 giornate nell'anno solare, corrispondenti a 720 ore annue.
Va infine ricordato che, non configurandosi alcun rapporto di lavoro, il prestatore non gode di copertura assicurativa INPS né INAIL: un aspetto da valutare con attenzione nella gestione del rischio infortunistico in azienda.
Il LOAgri
Il secondo strumento a disposizione delle aziende è il contratto di prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato, noto come LOAgri. Introdotto in via sperimentale dalla legge di bilancio 2023 per il biennio 2023-2024 e prorogato al 2025, il LOAgri è stato reso strutturale dal 1° gennaio 2026 dalla legge di bilancio per il 2026 (art. 1, comma 156, L. 199/2025), confermando le regole già previste.
Possono essere assunti con questa tipologia contrattuale: soggetti disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o dell'assegno di inclusione, pensionati, studenti under 25, detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in regime di semilibertà. Restano esclusi coloro che, nei tre anni precedenti, abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, salvo che si tratti di titolari di trattamento pensionistico.
Le attività ammesse riguardano esclusivamente lavorazioni di carattere stagionale, per una durata massima di 45 giornate annue per ciascun lavoratore, nell'ambito di un rapporto che non può comunque superare complessivamente i 12 mesi. Il compenso, stabilito dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, deve essere corrisposto con modalità tracciabili e non in contanti. Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione entro il limite delle 45 giornate ed è soggetto alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di INAIL e di quella contrattuale, nella misura prevista per le zone svantaggiate. Il rapporto non può essere instaurato dai datori di lavoro che non rispettano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Le novità per i pensionati: cumulo confermato entro le 45 giornate
Con Messaggio n. 1904 dell'8 giugno 2026 l’Inps fa chiarezza sulla cumulabilità del LOAgri con i trattamenti pensionistici, ora che la disciplina è divenuta strutturale.
Il messaggio conferma che il contratto LOAgri resta utilizzabile, e cumulabile con la pensione, anche per i titolari di:
- pensione anticipata per lavoratori precoci (art. 1, commi 199-205, L. 232/2016);
- pensione “quota 100” (art. 14, D.L. 4/2019, conv. L. 26/2019 e ss.mm.);
- pensione anticipata flessibile, incluse le successive proroghe “quota 103” (art. 14.1, D.L. 4/2019 e ss.mm.).
Il principio guida resta quello già enunciato dalla circolare INPS n. 102/2023: entro il limite delle 45 giornate annue, il compenso LOAgri si cumula integralmente con la pensione, anche per i titolari dei trattamenti sopra elencati, in deroga al generale regime di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro. Se invece le 45 giornate vengono superate, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si applica il divieto di cumulo pensione-reddito, con la conseguente perdita e il recupero da parte dell'INPS della prestazione pensionistica erogata nell'anno, con effetto retroattivo dal primo giorno di prestazione lavorativa.
È dunque essenziale, per le aziende che impiegano pensionati con contratto LOAgri, monitorare con attenzione il computo delle giornate lavorate nell'anno civile, per evitare che un errato conteggio determini per il lavoratore la perdita, anche retroattiva, della prestazione pensionistica.
