10/10/2025

L’Autorità per l’energia (ARERA), con la deliberazione n.385 del 5 agosto 2025 (Delibera Arera n. 385/2025) ha disposto modalità e tempistiche con le quali i gestori di impianti fotovoltaici ed eolici, di potenza tra 100 e 999 KW, già connessi alla rete o da connettere, sono chiamati ad installare dei dispositivi per consentire il teledistacco degli impianti stessi in caso di situazioni di rischio per la rete elettrica nazionale.

Nello specifico, viene previsto l’obbligo di installazione, entro la primavera 2027, del Controllore Centrale d’Impianto (CCI) o di un sistema equivalente conforme alla Norma CEI 0-16 e di attivazione della funzionalità PF2 (limitazione della potenza attiva su comando esterno del distributore di rete), attraverso i quali, potrà essere attivata dai distributori di rete la procedura RiGeDi (“Procedura per la Riduzione della Generazione Distribuita per la gestione in sicurezza del Sistema Elettrico Nazionale”), già prevista per impianti di potenza più elevata.

La delibera 385/2025 in particolare:

•                    attribuisce ai produttori la responsabilità dell’implementazione delle soluzioni tecnologiche necessarie per l’applicazione dell’Allegato A.72 al Codice di rete (installazione CCI e funzionalità PF2);

•                    definisce le tempistiche di implementazione dell’Allegato A.72 al Codice di rete e degli adeguamenti da parte dei produttori per impianti esistenti o nuovi;

•                    definisce le modalità di copertura parziale dei costi (contributo forfetario).

La delibera 385/2025 motiva l’approvazione delle modifiche al Codice di Rete proposte da Terna, ed i conseguenti adempimenti, con la necessità di garantire maggiormente la sicurezza della rete elettrica nazionale (evitare il verificarsi di situazioni pericolose che possono portare al blackout della rete come avvenuto in Spagna nella primavera di quest’anno) in caso di bassi valori dei prelievi di energia rispetto all’energia prodotta ed immessa nelle reti.

Responsabilità

La delibera attribuisce ai produttori la responsabilità dell’installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione ai fini dell’applicazione dell’Allegato A.72 al Codice di rete, nonché dell’attivazione dalla funzionalità PF2.

In caso di attivazione della procedura RIGEDI, le imprese distributrici saranno responsabili dell’invio ai produttori dei comandi di riduzione ricevuti da Terna secondo quanto previsto dall’Allegato A.72 al Codice di rete.

Ambito di applicazione (classi di potenza, impianti esistenti, impianti nuovi).

La delibera stabilisce specifiche condizioni e tempistiche per l’adeguamento alle nuove disposizioni in relazione alla potenza degli impianti, definendo due classi di potenza, una tra 100 e 499 KW ed una tra 500 KW ed inferiore ad 1 MW, e definendo gli impianti “esistenti” o “nuovi” in relazione alla data di presentazione della richiesta di connessione.

Tempistiche per l’adeguamento degli impianti esistenti più grandi (500 KW – 999 KW)

Nel caso di impianti di produzione esistenti, entro il 28 febbraio 2027 dovrà essere installato il CCI e attivata la funzionalità PF2.

Tempistiche per l’adeguamento degli impianti esistenti più piccoli (100 KW – 499 KW)

Per gli impianti di produzione esistenti entro il 31 marzo 2027 dovrà essere installato il CCI “semplificato” e attivata la funzionalità PF2.

Impianti nuovi - Nel caso di impianti di produzione nuovi, i produttori dovranno installare i dispositivi e attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione all’impresa distributrice entro la data di attivazione della connessione. In caso contrario, verrà sospesa l’attivazione della connessione ai sensi del TICA.

Contributo forfettario

La delibera prevede l’introduzione di un contributo forfetario per l’adeguamento, il cui obiettivo non è la copertura integrale dei costi ma promuovere il rapido adeguamento degli impianti di produzione esistenti. Definisce in particolare un contributo forfetario “base”, la cui entità è differenziata per le due classi di potenza, che si riduce progressivamente nel tempo fino ad azzerarsi in corrispondenza della data entro cui gli impianti di produzione devono essere adeguati.

I contributi economici saranno coperti da uno specifico fondo nazionale, il “Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali”, disciplinato all’art. 10 comma 10.1 del TIPPI.

Determinazione del contributo forfetario per impianti tra 500 KW e 999 KW.

Il contributo forfetario per l’adeguamento degli impianti più grandi, pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

a) 1, nel caso di invio entro il 28 febbraio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

b) 0,75, nel caso di invio tra il 1 marzo 2026 e il 30 giugno 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

c) 0,50, nel caso di invio tra il 1 luglio 2026 e il 31 ottobre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

d) 0,25, nel caso di invio tra il 1 novembre 2026 e il 28 febbraio 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Determinazione del contributo forfetario per impianti tra 100 KW e 499 KW.

Il contributo forfetario per l’adeguamento degli impianti più piccoli è pari al prodotto tra un valore “base” pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:

a) 1, nel caso di invio entro il 31 marzo 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

b) 0,75, nel caso di invio tra il 1 aprile 2026 e il 31 luglio 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

c) 0,50, nel caso di invio tra il 1 agosto 2026 e il 30 novembre 2026 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

d) 0,25, nel caso di invio tra il 1 dicembre 2026 e il 31 marzo 2027 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

La delibera chiarisce che i valori “base” del contributo forfetario per l’adeguamento, sopra indicati, sono da intendersi come valori minimi riconosciuti e la loro quantificazione definitiva è previsto venga adottata con un successivo provvedimento dell’ARERA. A tal fine è previsto che entro il 31 ottobre 2025 i soggetti interessati possano inviare all’Autorità informazioni e dati utili, opportunamente motivati e giustificati per la determinazione finale del contributo.

Le imprese di distribuzione

La delibera dispone che le imprese di distribuzione informino i gestori di impianti di produzione esistenti e connessi, nonché diano informativa dei nuovi obblighi sui propri siti internet, e mettano a disposizione dei produttori un format per la comunicazione di avvenuto adeguamento.

Impianti di potenza superiore ad 1 MW (delibera 540/2021)

Nel caso degli impianti di produzione di potenza uguale o maggiore di 1 MW, già nel 2021 con la deliberazione 540/2021/R/eel era stato previsto l’obbligo di installazione del CCI. Nel caso degli impianti di produzione esistenti, è previsto che entro il 28 febbraio 2026 siano effettuati gli adeguamenti ai fini dell’attivazione della procedura RIGEDI già a partire dalla primavera del 2026. Per questi interventi non sono previsti contributi economici (in quanto l’attivazione della funzionalità PF2 richiede solo interventi di tipo software assimilabili a quelli normalmente previsti durante il periodo di esercizio degli impianti di produzione).

Mancato adeguamento impianti entro i termini

In caso di mancato adeguamento, è previsto che il GSE sospenda l’erogazione delle partite economiche relative alle eventuali convenzioni attive sull’impianto (incentivi e/o meccanismi di ritiro amministrato dell’energia elettrica), fino al ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento da parte della competente impresa distributrice.

Inoltre, il mancato rispetto degli obblighi può comportare la disconnessione dell’impianto dal sistema e la decadenza dalle convenzioni attive con operatori anche diversi dal GSE.

Mancata produzione

Si segnala che in caso di attivazione della procedura RIGEDI, l’ARERA con la delibera 128 del 27 marzo 2025 “Disposizioni in relazione alla mancata produzione di energia elettrica per impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili derivante da modulazioni straordinarie a scendere operate da Terna” ha esteso le modalità di calcolo e di valorizzazione economica della mancata produzione di energia elettrica derivante da modulazioni straordinarie operate da Terna anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili diverse dalla fonte eolica.

Impatto dei nuovi obblighi e azioni della Confederazione

A seguito della pubblicazione della delibera, abbiamo avviato una indagine circa i costi di adeguamento che dovranno essere sostenuti dai produttori ed è emerso che trattasi di interventi molto onerosi sia in relazione ai costi di installazione del CCI (circa 25.000 euro) che per l’eventuale sostituzione degli inverter (i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata) che dovranno risultare “pilotabili”; caratteristica non presente per gli inverter utilizzati almeno fino al 2012 (caratteristica introdotta dalla normativa tecnica nel 2013), per i quali si dovrà ricorrere necessariamente alla loro sostituzione con inverter rispondenti alla Norma CEI 0-16.

La sostituzione degli inverter, dalle verifiche fatte, impatterà molto sul costo degli interventi anche in relazione al fatto che negli impianti ci possono essere più inverter e molti produttori hanno adottato configurazioni con più inverter piccoli per gestire le singole porzioni di impianto. Il costo che abbiamo stimato per l’adeguamento di un impianto da 300 KW (in esercizio dal 2011), dotato di 33 inverter installati alla data di entrata in esercizio, è di circa 100.000 euro (che può scendere a circa 50.000/60.000 euro in caso di analogo impianto realizzato con 3 inverter più grandi).

Tenuto conto di tali costi e del fatto che la responsabilità dell’adeguamento ricade tutta sul produttore, a cui è dato un tempo stretto per procedere all’adeguamento ed una tempistica ancora più stretta per poter accedere al contributo forfetario, la Confederazione si è già attivata nei confronti dell’ARERA per evidenziare le diverse criticità e l’impatto sugli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese agricole in questi anni.

Dall’incontro è emerso che l’ARERA nel determinare il valore base del contributo ha considerato che non fosse necessaria la sostituzione degli inverter (avendo ipotizzato che gli impianti abbiano sostituito gli inverter più vecchi con inverter pilotabili) e si è resa disponibile a raccogliere informazioni circa i reali costi di adeguamento per aggiornare il contributo forfetario che comunque rimarrà un contributo parziale rispetto alla spesa.

Detto ciò, si procederà all’invio all’ARERA di una specifica nota volta ad evidenziare l’impatto delle nuove disposizioni sui produttori, e per chiedere che la questione della sicurezza della rete, condivisibile, sia affrontata in modo diverso e non sia posta a carico dei produttori, soprattutto per quanto riguarda i piccoli impianti fotovoltaici.

In attesa di poter fornire maggiori informazioni in ordine all’attività nei confronti dell’ARERA, si invitano gli enti in indirizzo a dare tempestiva informazione ai produttori evidenziando da un lato il nuovo obbligo e tempistiche e possibili prospettive di modifica.