24/10/2025

Ricordiamo le limitazioni stagionali allo spargimento degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati per non incorrere in infrazioni.

Nelle aree classificate Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) è consentita la distribuzione di liquami e assimilati, letami e assimilati e fertilizzanti azotati fino al 31 ottobre 2025, sempre che le condizioni meteo e dei terreni lo permettano.

A partire da novembre e fino alla fine di febbraio entrerà in vigore il periodo di divieto di 90 giorni con alcune eccezioni. In particolare, durante i mesi di novembre e di febbraio sarà possibile sospendere temporaneamente il divieto se le condizioni meteo lo permetteranno. Per questo motivo è fondamentale consultare il Bollettino Agrometeo Nitrati https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati  che fornirà indicazioni sulla possibilità o meno di spargere liquami, letami e fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili.

E’ invece previsto il divieto assoluto degli spandimenti dal 1° dicembre al 31 gennaio, sia nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che nelle Zone Ordinarie (ZO). Nelle zone ordinarie non vige il divieto per i letami e assimilati.

Va inoltre ricordato che dal 1° ottobre al 30 aprile il Bollettino Agrometeo fornisce per tutte le zone (ordinaria e vulnerabile) l’indicazione associata alla presenza di condizioni di allerta PM10, per cui è necessario l’immediato interramento dei liquami zootecnici e assimilati e dell’urea. 

 

ZONA ORDINARIA

TIPOLOGIA DI MATERIALE

Giorni di divieto

PERIODO DI DIVIETO

DI SPANDIMENTO

Liquami e assimilati

60 gg

1 dicembre – 31 gennaio

Acque reflue

60 gg

1 dicembre – 31 gennaio

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata

60 gg

1 dicembre – 31 gennaio

Letami e assimilati

 

Nessun divieto*

Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019

60 gg

1 dicembre-31 gennaio**

-          di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%

30 gg

15 dicembre-15 gennaio**

Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi

60 gg

1 dicembre – 31 gennaio

 

 *Previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.
**Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi

 

 

ZONA VULNERABILE

TIPOLOGIA DI MATERIALE

Giorni di divieto

PERIODO DI DIVIETO

DI SPANDIMENTO

Bollettino Agrometeo

 

Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)

120 gg

1° novembre – fine febbraio

NO

 

Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata.

90 gg

Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio

SÌ***

 

Letami e assimilati (DM 25/2/2016)

90 gg

Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio

SÌ***

 

Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) *

30 gg

15 dicembre – 15 gennaio

NO

 

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016) –

120 gg

1° novembre – fine febbraio

NO

 

Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –**

90 gg

Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio

SÌ***

 

-          di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5% **

30 gg

15 dicembre – 15 gennaio

NO

 

Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi

120 gg

1° novembre – fine febbraio

NO

 

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.
** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.
*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.