24/10/2025
Ricordiamo le limitazioni stagionali allo spargimento degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati per non incorrere in infrazioni.
Nelle aree classificate Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) è consentita la distribuzione di liquami e assimilati, letami e assimilati e fertilizzanti azotati fino al 31 ottobre 2025, sempre che le condizioni meteo e dei terreni lo permettano.
A partire da novembre e fino alla fine di febbraio entrerà in vigore il periodo di divieto di 90 giorni con alcune eccezioni. In particolare, durante i mesi di novembre e di febbraio sarà possibile sospendere temporaneamente il divieto se le condizioni meteo lo permetteranno. Per questo motivo è fondamentale consultare il Bollettino Agrometeo Nitrati https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/agrometeo/agrometeo-nitrati che fornirà indicazioni sulla possibilità o meno di spargere liquami, letami e fertilizzanti azotati nelle zone vulnerabili.
E’ invece previsto il divieto assoluto degli spandimenti dal 1° dicembre al 31 gennaio, sia nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) che nelle Zone Ordinarie (ZO). Nelle zone ordinarie non vige il divieto per i letami e assimilati.
Va inoltre ricordato che dal 1° ottobre al 30 aprile il Bollettino Agrometeo fornisce per tutte le zone (ordinaria e vulnerabile) l’indicazione associata alla presenza di condizioni di allerta PM10, per cui è necessario l’immediato interramento dei liquami zootecnici e assimilati e dell’urea.
ZONA ORDINARIA | ||
TIPOLOGIA DI MATERIALE | Giorni di divieto | PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO |
Liquami e assimilati | 60 gg | 1 dicembre – 31 gennaio |
Acque reflue | 60 gg | 1 dicembre – 31 gennaio |
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata | 60 gg | 1 dicembre – 31 gennaio |
Letami e assimilati |
| Nessun divieto* |
Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 | 60 gg | 1 dicembre-31 gennaio** |
- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5% | 30 gg | 15 dicembre-15 gennaio** |
Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi | 60 gg | 1 dicembre – 31 gennaio
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*Previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla DGR n. 813/2021.
**Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi
ZONA VULNERABILE | ||||
TIPOLOGIA DI MATERIALE | Giorni di divieto | PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO | Bollettino Agrometeo |
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Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016) | 120 gg | 1° novembre – fine febbraio | NO |
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Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata. | 90 gg | Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio | SÌ*** |
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Letami e assimilati (DM 25/2/2016) | 90 gg | Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio | SÌ*** |
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Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) * | 30 gg | 15 dicembre – 15 gennaio | NO |
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Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016) – | 120 gg | 1° novembre – fine febbraio | NO |
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Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 1009/2019 –** | 90 gg | Divieto continuativo dal 1° dicembre al 31 gennaio + 28 giorni da stabilire in base Agrometeo nei mesi di novembre e febbraio | SÌ*** |
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- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5% ** | 30 gg | 15 dicembre – 15 gennaio | NO |
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Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGR n. 2241/2005 smi | 120 gg | 1° novembre – fine febbraio | NO |
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* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.
** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.
*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.
