16/01/2026

Con una nota pubblicata lo scorso 8 gennaio sul portale RENTRi, il Mase (Ministero dello sviluppo economico) ha chiarito alcuni aspetti in merito a scadenze e cancellazioni al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti a seguito della pubblicazione della Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio), che ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, restringendo il perimetro degli operatori obbligati all’iscrizione al RENTRI.  

Come già scritto, sono stati esclusi dall’obbligo del RENTRi, per quanto di interesse del settore agricolo:
·         gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo inferiore agli 8.000 euro;
·         gli imprenditori (sempre produttori di pericolosi) che scelgono di adempiere agli obblighi di compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti, tramite le modalità alternative previste dalla normativa e cioè con la conservazione dei Formulari di trasporto (Fir) o con l'adesione a un circuito organizzato di raccolta e la conservazione del documento di conferimento rilasciato dal circuito stesso.

Ricordiamo che le aziende agricole produttrici di rifiuti non pericolosi, non rientrano in alcun modo tra i soggetti obbligati al nuovo Registro e che i soggetti esclusi, sono automaticamente esonerati dalla trasmissione in digitale delle informazioni contenute nei Formulari di trasporto. 

Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, accedendo alla propria area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. 
In assenza di cancellazione, si legge nella nota, verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Da indicazioni informali ricevute, la procedura dovrebbe prevedere la cancellazione di ogni unità locale iscritta nel Registro con relativo pagamento dei diritti di segreteria. Tale cancellazione dovrebbe avere effetti immediati, evitando di versare il contributo previsto per l’anno in corso, come attualmente dispone il decreto 4 aprile 2023, n. 59, commi 6 e 7. Il nostro consiglio è, pertanto, di provvedere alla cancellazione il prima possibile e comunque prima del 13 febbraio 2026.   

Si ricorda, infine, che i produttori iniziali di rifiuti che emettono in autonomia il Fir e lo conservano cartaceo, non iscritti al RENTRI, sono comunque tenuti a registrarsi gratuitamente all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR conformemente al nuovo modello. Un obbligo, ricordiamo, che decorrere dal 13 febbraio 2025. Chiaramente, se si aderisce a un circuito organizzato di raccolta, non è necessaria tale registrazione perché sarà lo stesso traportatore, aderente al circuito, a rilasciare il documento di conferimento all’azienda.  

Ricordiamo che per le aziende che avevano usufruito del servizio di iscrizione al RENTRi attraverso Polaris srl e che avevano già formalizzato delega e versato gli importi richiesti, Polaris srl ha comunicato che NON provvederà all'iscrizione al RENTRi per le aziende che rientrano nelle categorie sopra citate e che provvederà al rimborso dell'intero importo nelle prossime settimane. 

Viene confermata l'obbligatorietà all'iscrizione al RENTRi per le aziende che non rientrano nell'art 2135 del C.C come ad esempio le aziende agromeccaniche (contoterzisti).