13/06/2025
La legge 2027/2024, legge di bilancio per il 2025, ha esteso l’obbligo di Pec anche a tutti gli amministratori “di imprese costituite in forma societaria”. Non basta più quindi che la società abbia il proprio “domicilio digitale” (la Pec, necessaria per tutte le imprese), ma debbono averlo anche gli amministratori.
L’obbligo è entrato in vigore dal 1° gennaio scorso e quindi ha interessato immediatamente tutte le nuove società che si sono iscritte al Registro Imprese da quella data.
E per le società già esistenti? La legge che ha aggiunto questo nuovo onere non dice nulla.
A complicare le cose è intervenuto il 12 marzo il ministero delle imprese e del made in Italy – Mimit – che con una propria circolare ha affermato che le società già costituite devono comunicare la Pec dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025 e indicato anche una sanzione per chi non rispetta la scadenza; nella circolare si vieta inoltre agli amministratori di indicare come proprio “domicilio digitale” la stessa Pec della società.
Unioncamere - che rappresenta tutte le Camere di commercio – ha però rilevato le criticità poste dalle istruzioni ministeriali e sollecitato nuovi chiarimenti.
Il ministero non poteva infatti fissare per le società già esistenti il termine perentorio del 30 giugno, né prevedere una sanzione, che debbono essere previsti da una legge. Inoltre, può essere accettata la Pec della società, se l’amministratore la sceglie quale proprio domicilio digitale in analogia a quanto previsto dall’articolo 47 del codice civile per l’elezione del domicilio speciale.
Quindi - ad oggi – le società già costituite non hanno alcun obbligo di comunicare la Pec degli amministratori entro il 30 giugno. Debbono però farlo quando comunicano al Registro Imprese variazioni relative agli amministratori, anche se non legali rappresentanti della società. Inoltre, l’amministratore della società può - se vuole – utilizzare per sé la stessa Pec della società. Il Registro Imprese sospenderà le pratiche mancanti del nuovo dato obbligatorio e ne chiederà l’adeguamento.
Ulteriori dettagli sono contenuti nel documento diffuso dal Registro Imprese della Camera di commercio di Venezia Rovigo:
https://www.dl.camcom.it/