30/01/2026

La Legge di bilancio 2026 contiene due misure, accomunate dalla finalità di valorizzare le prestazioni di lavoro caratterizzate da maggiore onerosità, quali lavoro notturno, festivo e a turni, attraverso un trattamento fiscale di favore.

Si tratta, da un lato, di una nuova misura di carattere generale, applicabile ai lavoratori dipendenti del settore privato entro determinati limiti reddituali, e della conferma per l’anno 2026 di una misura settoriale relativa al turismo.

Agevolazione fiscale per lavoro notturno, festivo e a turni nel settore privato

L’art. 1, c. 10 e 11, della legge di bilancio, per i lavoratori del settore privato e per il solo anno d’imposta 2026, prevede un regime di tassazione agevolata fondato sull’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, sulle somme corrisposte a titolo di:

  • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno ai sensi dell’art. 1, c.2 del d.lgs. n. 66/2003 e dei CCNL;
  • maggiorazioni e indennità di lavoro svolto nei giorni festivi o nel giorno di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori che nell’anno 2025 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.  L’imposta sostitutiva del 15% può essere applicata alle somme corrisposte ai predetti titoli entro il limite massimo di 1.500 euro. L’imposta sostitutiva viene applicata direttamente dal sostituto di imposta (datore di lavoro), salvo rinuncia scritta del lavoratore. Qualora il sostituto di imposta non sia lo stesso, il lavoratore dovrà presentare un’attestazione scritta circa l’importo del reddito conseguito nell’anno precedente.

Si segnala infine che, essendo una agevolazione di nuova istituzione, occorrerà attendere le indicazioni operative da parte delle Amministrazioni competenti.

Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere

L’art. 1, commi 18-21, della legge di bilancio conferma, per il periodo di imposta 2025, la speciale forma di detassazione dei compensi percepiti dai lavoratori che effettuano prestazioni in orario notturno o straordinario festivo, che era stata già prevista dall’art. 39 bis del decreto-legge n. 48/2023, convertito dalla legge n. 85/2023 e successivamente confermata dalle le leggi di bilancio 2024 e 2025.

Ricordiamo che l’agevolazione consiste in un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a prestazioni di lavoro notturno e di lavoro straordinario festivo effettuate nel periodo 1° gennaio 2026 – 30 settembre 2026 dai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della l. 287/1991 e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali. 

Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2025, ed è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2025. Le somme erogate sono indicate nella Certificazione Unica.  

Il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento in argomento mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 241/1997 (per le indicazioni operative, cfr. circolare n.26/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate). 

Come già ribadito in passato, anche se la norma e le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate non citano espressamente l’agriturismo tra i comparti che rientrano nell’ambito di applicazione di questa particolare tipologia di detassazione, è a nostro avviso sostenibile che anche i lavoratori degli agriturismi possano continuare a beneficiare, per il 2026, dell’agevolazione in commento, considerata la ratio della norma (sopperire alla mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, recettivo e termale) e la circostanza che l’attività di ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande svolta dalle imprese agricole è assimilabile a quella svolta da altre imprese private del settore turistico (si veda al riguardo, art. 12, D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, “Codice del Turismo”). Tra l’altro, i codici Ateco delle attività di fornitura di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole appartengono allo stesso gruppo di codici Ateco delle attività del settore economico turistico.