23/01/2026
L’ultima Legge di Bilancio ha rinnovato la possibilità di definire in modo agevolato le cartelle esattoriali (la procedura è definita “rottamazione-quinquies”). Diventa possibile estinguere il debito senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, dei carichi affidati all'Agenzia Entrate-Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2023. I debiti che possono essere oggetto di definizione sono le imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali, i contributi INPS e anche sanzioni per violazione del Codice della strada.
Gli interessati dovranno presentare in via telematica un’apposita domanda entro il 30.4.2026 e proprio in questi giorni è stato attivato il servizio per presentarla, al seguente link:
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/
È sufficiente accedere nell’area dedicata alla definizione agevolata e compilare il form della domanda allegando un proprio documento di riconoscimento oppure accedendo con Spid, Cie (carta d’identità elettronica) o credenziali Cns. Nel primo caso, si riceve via e-mail un link da convalidare. A seguito della convalida del link, il sistema invia una seconda mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo. Infine, se la documentazione è corretta, sarà inviata una terza mail con la ricevuta di presentazione.
Entro il 30.6.2026 l'Agenzia Entrate-Riscossione comunicherà al debitore l’esito della domanda, con l’importo dovuto, che dovrà essere pagato in unica soluzione entro il 31.7.2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni.
Il pagamento può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
- mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell'Agenzia Entrate-Riscossione;
- presso gli sportelli dell'Agenzia Entrate-Riscossione.
A seguito della presentazione della domanda, l'Agenzia Entrate-Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche e, in caso di debiti contributivi, il contribuente non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (il Durc è rilasciato).
