31/07/2026

Con la Risposta ad interpello n. 151 del 23 luglio 2026, l'Agenzia delle Entrate torna su un tema di grande interesse per le imprese agricole che svolgono attività di manipolazione e trasformazione dei propri prodotti: a quali condizioni tali attività possano continuare a beneficiare del regime di determinazione catastale del reddito previsto dall'art. 32 del TUIR.

Il caso esaminato - Il quesito riguarda una società agricola dedita all'allevamento avicolo, che realizza preparati crudi pronti da cuocere. La carne impiegata proviene in prevalenza dagli allevamenti aziendali; solo in misura residuale l'impresa acquista volatili vivi da terzi, che vengono poi macellati internamente. Ai prodotti a base di carne aziendale vengono inoltre aggiunti ingredienti accessori acquistati sul mercato - formaggi, salumi, erbe aromatiche e aromi - impiegati esclusivamente per completare la ricetta.
Il principio confermato dall'Agenzia - L'Agenzia delle Entrate conferma innanzitutto che l'impiego di aromi o di altri prodotti acquistati da terzi, se destinati solo a completare il prodotto finale, non impedisce di per sé l'applicazione dell'art. 32, a condizione che sia rispettato il requisito della prevalenza dei prodotti aziendali rispetto a quelli acquistati.
La prevalenza non basta da sola - L'aspetto più rilevante della risposta riguarda però il rapporto tra l'art. 32 del TUIR e il D.M. 13 febbraio 2015 (il cosiddetto Decreto attività connesse), che elenca in modo tassativo i prodotti la cui manipolazione e trasformazione può generare reddito agrario. L'Agenzia chiarisce infatti che il rispetto della prevalenza è necessario, ma non sufficiente: il prodotto finale deve inoltre rientrare tra quelli espressamente individuati dal decreto ministeriale.

A titolo di esempio, con riferimento al codice ATECO 10.13.0 ("produzione di carne essiccata, salata o affumicata, nonché di salsicce e salami"), possono beneficiare della tassazione catastale solo le produzioni indicate nella tabella allegata al D.M. Le ulteriori lavorazioni riconducibili allo stesso codice ATECO, ma non comprese nel decreto, restano escluse dal reddito agrario. Per queste, ove ne ricorrano i presupposti, trova invece applicazione il regime forfetario di cui all'art. 56-bis, comma 2, del TUIR, con determinazione del reddito tramite il coefficiente di redditività del 15%.

Le indicazioni per le imprese - Per le aziende che trasformano i propri prodotti la verifica da compiere è quindi doppia: da un lato occorre controllare che le materie prime aziendali siano prevalenti rispetto a quelle acquistate da terzi; dall'altro è necessario accertare che il prodotto finale sia effettivamente ricompreso tra quelli elencati nel D.M. 13 febbraio 2015. Solo la contemporanea presenza di entrambi i requisiti consente di applicare la tassazione su base catastale prevista dall'art. 32 del TUIR.