28/11/2025
Come ogni anno, entro il 30 novembre (quest’anno entro il 1° dicembre, in quanto il 30 cade di domenica) deve essere versata la seconda o unica rata di acconto delle imposte per l’anno in corso derivanti dalla dichiarazione dei redditi, relativamente a: Irpef e addizionale comunale, Irap. cedolare secca, imposte sostitutive per i contribuenti forfettari, contributi INPS gestione separata e eccedenti il minimale per artigiani e commercianti.
I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono: 4034 per Irpef, 3813 per Irap, 1841 cedolare secca, 1791 contribuenti forfettari. Si ricorda che, per poter utilizzare in compensazione eventuali crediti spettanti, il modello di pagamento F24 deve essere presentato con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non è tuttavia possibile avvalersi della compensazione in presenza di iscrizioni a ruolo scadute e non oggetto di rateizzazione o sospensione. Solo i contribuenti “privati” (senza Partita IVA) possono ancora presentare i modelli di pagamento senza compensazione in forma cartacea agli sportelli bancari o postali.
In caso di mancato o insufficiente versamento, la sanzione è pari al 25% . È possibile sanare l’irregolarità avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, che consiste nel versare spontaneamente la sanzione ridotta, in misura commisurata ai giorni di ritardo, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale.
