14/11/2025
In riferimento all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025, si rende noto che, con nota pubblicata lo scorso 10 novembre, Unioncamere ha chiarito la portata applicativa dell’art. 13, comma 3, D.L. n. 159/2025 "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile" entrato in vigore lo scorso 31 ottobre.
In estrema sintesi:
- l'obbligo è stato limitato alle società di capitali, alle cooperative e alle società consortili nelle quali siano presenti: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del Consiglio di amministrazione (solo in assenza di un amministratore delegato). Per gli amministratori di società semplici non vi è alcun obbligo;
- le società ricadenti nell'obbligo e già esistenti devono comunicare la Pec dell'amministratore entro il 31 dicembre 2025
- è vietato l'uso della Pec della società per l'amministratore.
Alleghiamo il relativo comunicato del Registro imprese della CCIAA di Venezia Rovigo.
