23/01/2026
Come ogni anno, entro la fine di gennaio le imprese che occupano almeno 15 lavoratori sono tenute ad inviare al Ministero del Lavoro il prospetto informativo sulla copertura dei posti riservati ai lavoratori disabili. Si tratta della dichiarazione in cui i datori di lavoro indicano la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, come previsto dalla legge n. 68 del 1999.
I dati contenuti nel prospetto sono riferiti alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. Dalla dichiarazione devono risultare: il numero complessivo dei dipendenti; il numero e i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici computabili nella quota di riserva; i posti di lavoro disponibili per lavoratori e lavoratrici con disabilità.
Va sottolineato che la dichiarazione non deve essere inviata ogni anno, ma solamente quando, rispetto all’ultimo invio, ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva.
Il prospetto deve essere inviato esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il portale “Cliclavoro”. Gli interessati possono farlo direttamente o per il tramite di intermediari abilitati.
Come previsto dalla Legge n. 68/1999, i datori di lavoro pubblici e privati sono obbligati ad avere alle proprie dipendenze lavoratori e lavoratrici appartenenti a categorie protette in numero proporzionato alla forza lavoro totale.
La quota di riserva prevede, infatti, l’occupazione di:
- di 1 lavoratore disabile, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti a tempo indeterminato
- di 2 lavoratori disabili, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti a tempo indeterminato
- di una quota pari al 7 per cento dei lavoratori occupati, se l’azienda occupa più di 50 dipendenti a tempo indeterminato.
Si considerano tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato, anche se svolgono l’attività da remoto.
Come previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge n. 689/1981, è prevista una sanzione amministrativa per il mancato invio del prospetto. La somma da pagare è di 702,43 euro, con una maggiorazione di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo. In base all’articolo 16 della citata l’importo può essere ridotto a 234,14 euro, mentre la maggiorazione giornaliera a 11,34 euro.
