19/12/2025
Nella G.U. n. 279 del 1° dicembre 2025 è stata pubblicata la legge n. 179/2025 che ha convertito il decreto-legge n. 146/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (c.d. “decreto flussi”).
Col citato decreto-legge sono state rese strutturali alcune regole procedurali adottate negli anni precedenti in via sperimentale (controlli preventivi in fase di precompilazione domanda, modalità di presentazione delle istanze, etc.), ma sono state anche introdotte alcune significative novità in relazione ai termini per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato e stagionale ed alla possibilità di svolgere attività lavorativa nelle more della conversione dei permessi di soggiorno.
Riportiamo di seguito le principali novità introdotte in sede di conversione anche mediante l’attività sindacale svolta da Confagricoltura.
· Viene ampliato da 7 a 15 giorni il termine entro cui il datore di lavoro deve confermare allo Sportello Unico, a pena di decadenza, la richiesta di nulla osta al lavoro. Tale conferma viene richiesta al datore di lavoro successivamente alla chiusura dell’istruttoria per il rilascio del visto di ingresso da parte del consolato italiano;
· Viene ampliato da 8 a 15 giorni il termine per la sottoscrizione e la trasmissione allo Sportello Unico del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore. Il predetto contratto di soggiorno deve essere firmato digitalmente dal datore di lavoro (mentre basta la firma autografa del lavoratore) e trasmesso, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 15 giorni (prima 8 giorni) dall’ingresso in Italia del lavoratore;
· Viene espressamente riconosciuta la possibilità che la conferma dell’interesse al nulla osta al lavoro venga effettuata (oltre che dal datore di lavoro direttamente) dai soggetti intermediari abilitati o autorizzati, comprese le Organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, a cui il datore di lavoro conferisce mandato;
· Vengono apportate alcune modifiche alle speciali procedure di ingresso per i lavoratori stranieri che partecipano ai programmi di istruzione e formazione nei loro Paesi di provenienza ed in particolare:
- viene esteso, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2027, il termine per la richiesta del visto di ingresso che passa da 6 a 12 mesi dal termine del corso di formazione;
- viene eliminato l’obbligo della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro per questa particolare tipologia di lavoratori.
Ci sono novità anche per quanto riguarda la condizione alloggiativa (legge n.182/2025)
La legge n. 182/2025, pubblicata sul G.U. n. 281 del 3/12/2025 recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”, introduce – tra le altre cose – una serie di novità in tema di alloggi per i lavoratori stranieri.
Prima dell’intervento normativo, il datore di lavoro era tenuto ad assicurare al lavoratore straniero un alloggio conforme alla disciplina per l’edilizia residenziale pubblica, rispettando i parametri minimi previsti dai rispettivi enti locali. La norma in commento ha invece previsto che l’alloggio da garantire debba conformarsi ai requisiti igienico-sanitari previsti dal DM Sanità del 5 luglio 1975. Tale rinvio al citato decreto consente di far riferimento a criteri tecnici minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale.
