09/05/2025

La Conferenza Stato-Regioni ha sancito in via definitiva un nuovo Accordo che definisce durata e contenuti minimi dei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’art. 37, comma 2, del D.lgs. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza), che sostituisce e abroga integralmente tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni in materia di formazione, uniformando e razionalizzando il quadro normativo di riferimento.

Si tratta di un accordo che introduce significative novità anche per le aziende agricole, che vedono purtroppo ulteriormente appesantiti, rispetto al passato, alcuni obblighi formativi per la gran parte dei cosiddetti soggetti della sicurezza (datori di lavoro, lavoratori, preposti, etc.).

Purtroppo, nonostante la nostra posizione fortemente critica sempre espressa da Confagricoltura, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il testo dell’accordo senza apportare le modifiche richieste.

Evidenziamo di seguito le novità più rilevanti per le aziende del settore agricolo, con la precisazione che il testo ufficiale dell’Accordo non risulta ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Formazione del Datore di Lavoro

L’accordo prevede che la formazione per i datori di lavoro abbia una durata minima di 16 ore e sia articolata in due moduli: uno di carattere giuridico normativo, l’altro di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili si dovrà aggiungere anche il cd. “modulo cantieri” della durata di 6 ore. Per i corsi di aggiornamento è prevista una periodicità quinquennale con una durata minima di 6 ore.

La formazione dei datori di lavoro dovrà essere svolta entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo. Viene altresì riconosciuta la validità di eventuali corsi di formazione per datore di lavoro conformi a quanto previsto dall’accordo medesimo.

Formazione del Datore di Lavoro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Qualora il datore di lavoro svolga anche i compiti del servizio di prevenzione e protezione – oltre alle 16 ore di formazione sopra ricordate – dovrà seguire i seguenti corsi di formazione aggiuntivi:

-          modulo comune di 8 ore valido per tutti, a prescindere dal settore in cui opera l’azienda.

-          modulo tecnico-integrativo specifico per l’agricoltura (Agricoltura-Silvicoltura-Zootecnica) della durata di 16 ore.

Per i corsi di aggiornamento la periodicità è quinquennale, con una durata minima pari a 8 ore.

Formazione di altri soggetti

Per quanto riguarda la formazione, generale e specifica, dei lavoratori, i contenuti e la durata rimangono invariati rispetto quanto previsto nel precedente Accordo.

La formazione dei preposti rimane accessibile, come già previsto nel precedente accordo, solo previa frequentazione della formazione generale e specifica per lavoratori. Il corso verrà sviluppato in quattro moduli per una durata minima di 12 ore. La formazione di aggiornamento avrà una periodicità biennale con una durata minima pari a 6 ore. I Preposti in possesso di un attestato da oltre 2 anni avranno 12 mesi, dall’entrata in vigore del nuovo Accordo, per effettuare il corso di aggiornamento.

Per quanto concerne la formazione dei dirigenti, il nuovo Accordo prevede una riduzione della durata da 16 a 12 ore, cui segue un “modulo aggiuntivo cantieri” di 6 ore limitatamente ai dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili.

Formazione per operatori di macchine raccogli frutta

Ulteriori novità introdotte dall’Accordo sono rappresentate dagli obblighi formativi (prima non previsti) per macchine operatrici, quali i caricatori per la movimentazione di materiali, il carroponte e la macchina agricola raccogli frutta - comunemente detta “carro raccoglifrutta” - per la quale è previsto un corso in prima istituzione di 8 ore (di cui 4 di teoria e 4 di pratica).  Per tali tipologie di attrezzature, l’Accordo prevede il riconoscimento della formazione pregressa qualora i contenuti siano conformi con quanto stabilito dall’Accordo medesimo.

Formazione da effettuare prima dell’assunzione

Si ritiene utile, inoltre, evidenziare che l’accordo in commento non prevede più - a differenza del precedente accordo - la possibilità di far completare la formazione del lavoratore neoassunto entro e non oltre 60 giorni, qualora non sia stato possibile avviarlo ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o contestualmente all'assunzione. Si tratta di una novità particolarmente penalizzante per il settore primario, considerate le specifiche esigenze organizzative delle aziende agricole che, anche a causa della carenza di manodopera, sono costrette a ricorrere spesso al turn over di lavoratori soprattutto per operazioni stagionali a basso rischio, quale la raccolta, che richiedono di adibire tempestivamente il lavoratore alla mansione, pena la perdita del prodotto.

Come abbiamo avuto modo di segnalare in tutte le sedi istituzionali ed in ogni possibile occasione, l’impostazione dell’Accordo, soprattutto relativamente agli obblighi del datore di lavoro, a nostro avviso, non è in linea con l’andamento degli infortuni che, come riconosciuto anche dagli Enti competenti (es. INAIL), continua ad essere significativamente e continuativamente in diminuzione, soprattutto con riferimento ai lavoratori dipendenti. Continueremo, pertanto, in tutte le sedi opportune, a mettere in luce le criticità dell’accordo rispetto alle caratteristiche del settore agricolo, con l’obiettivo di provare a superale, almeno in parte, con ogni iniziativa possibile.