07/03/2025
Alcune compagnie assicuratrici stanno inviando alle imprese avvisi sull’obbligo di assicurazione contro le calamità e i rischi catastrofali, introdotto dalla legge di bilancio 2024 (legge 213/2023 articolo 1, commi da 101 a 111 “Misure contro i rischi catastrofali”). Da quest’obbligo sono escluse le imprese agricole, mentre sono soggette all’obbligo le imprese della pesca e dell’acquacoltura.
La legge 213/2023 ha istituito infatti l’obbligo per le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Il comma 111 chiarisce che le disposizioni non sono applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).
Il termine per le imprese soggette all’obbligo è stato prorogato al 31 marzo 2025 (dal decreto “milleproroghe”, decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 20, convertito in legge 21 febbraio 2025 n. 15).
Solo per le imprese della pesca e dell’acquacoltura il termine è prorogato al 31 dicembre 2025.
Sull’obbligo assicurativo è stato pubblicato il 27 febbraio 2025 il decreto ministeriale attuativo 30 gennaio 2025, n. 18 (Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) nel quale viene ribadita l’esclusione delle imprese agricole.