12/09/2025

Avepa ha  aperto i moduli informatici per la richiesta degli Indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole nei territori a gestione programmata della caccia e dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio venatorio per l’annualità 2025-2026.

Sono ammissibili a titolo di indennizzo i danni arrecati dalla fauna selvatica nonché dall’attività venatoria alle produzioni agro-silvo-pastorali, ivi comprese le produzioni dell’allevamento zootecnico. La normativa di riferimento è la Dgr 750 del 21 giugno 2022 - AllegatoC “criteri per l’ammissibilità e la quantificazione dei danni causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria alle produzioni agricole nel territorio a gestione programmata della caccia e nei territori preclusi all’esercizio venatorio di cui alla legge regionale 23 aprile 2013”.

Tipologia dei danni ammissibili a contribuzione.

1. Sono individuate le seguenti tipologie di danni ammissibili a contribuzione:

a) colture erbacee: 1) danni a prati-pascoli; 2) danni a colture foraggere, cerealicole, industriali; 3) danni a colture orticole; 4) danni a pascoli permanenti;

b) colture arboree in attualità di coltivazione: 1) danni a frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, purché alla base le piante siano munite di fascette protettive; 2) danni a rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto; 3) danni ai frutti pendenti di frutteti, oliveti, vigneti e castagneti da frutto;

c) allevamenti zootecnici (compresi allevamenti di fauna selvatica): 1) danni agli animali in allevamento; d) strutture: 1) opere realizzate a sostegno dei filari nelle colture arboree; 2) opere aziendali per la regimazione delle acque e l’irrigazione; 3) danni agli impianti di apicoltura.

Possono accedere alla misura di aiuto le aziende agricole, silvo-pastorali e zootecniche.

La scadenza presentazione delle domande è fissata al 30 giugno 2026.