18/07/2025
Il decreto ministeriale “Granaio d’Italia” (comma da 139 a 142 art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178 come modificati dall’art. 4 bis del Decreto-legge 15 maggio 2024 n.63, convertito con legge 12 luglio 2024 n. 101) che disciplina il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale tramite dichiarazione trimestrale delle giacenze, è stato prorogato per quanto riguarda le sanzioni con il decreto milleproroghe (DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 articolo 19) al 31 luglio 2025.
I prodotti soggetti a registrazione che, oltre al frumento duro, includono anche frumento tenero, granturco, orzo ed altri cereali e derivati (semole e farine ed escluso il riso), dovranno essere registrati secondo la modalità che seguono.
I soggetti obbligati alla tenuta del Registro, nonché i prodotti e le operazioni per cui sussiste l’obbligo di registrazione, sono esclusivamente le imprese che, secondo quanto previsto dal presente decreto, “acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo” i cereali sopra elencati.
Confagricoltura ha segnalato informalmente alle sedi ministeriali che, a differenza di quanto riportato nel decreto ministeriale, il decreto-Legge (15 maggio 2024 n.63 convertito con Legge il 12 luglio 2024 n.101) utilizza la formulazione “acquisiscono e cedono a qualsiasi titolo”. Tale distinzione ad avviso della Confederazione avrebbe l’effetto di escludere dall’obbligo di gestione del registro le aziende che, pur cedendo cereali, non li acquisiscono da terzi. Si tratta, com'è noto, di un aspetto interpretativo controverso, ma di cruciale rilevanza per l'individuazione dei soggetti obbligati alla tenuta del registro.
Sono invece, sicuramente esclusi dall’obbligo di registrazione (articolo 5):
• le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi;
• Gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
• tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
• i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
• i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
Gli operatori entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre devono notificare, in forma cumulativa e aggregata il volume totale di carico e scarico effettuate in ciascuno trimestre, se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a:
• 30 tonnellate annue per il frumento duro
• 40 tonnellate annue per il frumento tenero
• 80 tonnellate annue per il mais
• 40 tonnellate annue per l’orzo
• 60 tonnellate annue per il sorgo
• 30 tonnellate annue per l’avena
• 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.
Gli operatori hanno facoltà di registrare le operazioni di carico e scarico a trimestre in corso, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodo temporali non superiori al mese solare. Poiché l’inizio delle sanzioni è stato prorogato al 31 luglio 2025, secondo quanto appreso dagli uffici ministeriali, la prima scadenza, relativa al trimestre luglio-agosto-settembre, è fissata al ventesimo giorno successivo al 30 settembre, ovvero il 20 ottobre 2025.
La registrazione delle operazioni, espresse in tonnellate come unità di misura, può avvenire secondo due modalità: • il sistema online per la registrazione diretta delle operazioni, accessibile dal portale SIAN previa autenticazione con identità digitale, mette a disposizione dell’operatore un insieme di funzionalità che consentono la registrazione in tempo reale delle operazioni, nonché la consultazione e la stampa del Registro direttamente sul SIAN; • il sistema di interscambio di dati consente invece la registrazione tramite un colloquio diretto ed automatico tra il sistema informatico gestionale aziendale dell’operatore ed il SIAN.
A decorrere dal 31 luglio 2025, ai soggetti obbligati che non abbiano provveduto a effettuare la comunicazione secondo le modalità e nei tempi previsti dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, come stabilite dal decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000. In allegato, vi inviamo il decreto iniziale del 1° ottobre 2024 e i decreti di modifica del 30 gennaio 2025 e del 3 giugno 2025.
Il prossimo 29 luglio, presso gli uffici del MASAF, sarà presentato alle organizzazioni agricole l’applicativo SIAN per la gestione informatizzata delle operazioni di carico e scarico. In tale occasione verranno forniti chiarimenti su tutti i dubbi finora emersi.