06/02/2026

Il 30 gennaio 2026 è stato pubblicato nella GU il Decreto 23 dicembre 2025   che aggiorna il Decreto 6 settembre 2023 in materia di programmi formativi per operatori, trasportatori e professionisti zootecnici sul sistema di identificazione e registrazione (I&R) di animali e stabilimenti.

Principali novità del decreto

Il provvedimento interviene su diversi aspetti della formazione obbligatoria per operatori, professionisti degli animali e trasportatori, con modifiche di rilievo:

·         Ambito di applicazione più definito
Sono esclusi dal decreto i conducenti e i guardiani che trasportano animali da allevamento, già soggetti a uno specifico percorso formativo sul trasporto (Art. 17, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1/2025).

Nel caso in cui l’operatore o il trasportatore sia una persona giuridica, l’obbligo formativo è in capo al rappresentante legale, il quale può delegare formalmente una o più persone fisiche che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati. Nel caso in cui l’operatore o il trasportatore sia una persona fisica, può delegare all’adempimento dell’obbligo formativo la persona fisica che ha incaricato della gestione, rispettivamente, degli animali detenuti o trasportati. Non sono considerati “professionisti degli animali” i lavoratori subordinati che svolgono mansioni ordinarie o esecutive di cura quotidiana degli animali. A tali figure dovranno essere fornite istruzioni sulle buone prassi da adottare adeguate alle specifiche mansioni svolte.

·         Programma formativo
I contenuti previsti dal DM 6 settembre 2023 vengono integrati con le tematiche sul benessere animale. Gli obblighi formativi potranno quindi essere assolti attraverso un unico corso, evitando duplicazioni.

La formazione completata dagli operatori è riconosciuta anche come adempimento nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dell’antimicrobico-resistenza.

L’operatore o il trasportatore che detiene o trasporta animali appartenenti a gruppi specie diversi è tenuto a frequentare un programma formativo per ogni gruppo specie fatte salve le aziende agrituristiche che allevano più specie animali, anche appartenenti a gruppi di specie diverse, la formazione sarà svolta per la specie o gruppo di specie prevalente.

·         Modalità erogazione programmi formativi

I contenuti del Modulo 4 sul benessere animale del programma per operatori relativi a “Cure d’emergenza, uccisione e abbattimento d’emergenza” saranno erogati preferibilmente in presenza o, se da remoto, preferibilmente in modalità sincrona. Dal 2026, operatori, trasportatori e professionisti degli animali dovranno seguire corsi di aggiornamento di 6 ore, con cadenza quinquennale per gli operatori e ogni 8 anni per trasportatori e professionisti.

·         Soggetti erogatori della formazione

Tra le figure che potranno svolgere la formazione sono stati inclusi “gli altri enti di formazione accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano”

·         Proroga dei termini

Il termine per adeguarsi agli obblighi formativi è stato prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, offrendo così più tempo agli operatori e agli allevatori per completare il percorso previsto.

·         Validità dei corsi svolti nel 2024-2025

Il completamento e il superamento della verifica finale dei corsi svolti nel biennio 2024-2025 sarà considerato valido per soddisfare l’obbligo formativo del presente decreto, a condizione che la verifica sia superata entro il 31 dicembre 2026.

 Qui è possibile consultare, per una lettura più agevolata, il testo coordinato degli articoli del Decreto 6 settembre 2023 modificati dal decreto 23 dicembre 2025.

Si ricorda che Confagricoltura ha attivato una convenzione per partecipare al corso in modalità FAD (Formazione a Distanza), organizzato dall’IZSVe. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile rivolgersi ai referenti provinciali.