05/09/2025

Lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato, nell’ambito del “Disegno di legge Semplificazioni”, una proposta di modifica alla norma che riguarda i requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP: per i primi 5 anni dalla presentazione dell’istanza di riconoscimento, non sarebbe più richiesto il rispetto del parametro del reddito.

La norma attualmente in vigore stabilisce che può essere imprenditore agricolo professionale chi dedica all’attività agricola almeno la metà del proprio tempo lavoro e ricava dalle attività agricole almeno la metà del proprio reddito globale da lavoro (articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99/2004). La qualifica di IAP consente di beneficiare di importanti agevolazioni in materia di imposte indirette, ad esempio al momento dell’acquisto di terreni (“piccola proprietà contadina”). Qualora questa modifica normativa fosse confermata, si potrebbe verificare il mantenimento di questa e altre agevolazioni anche in assenza del rispetto del requisito del reddito. Infatti, il comma 4 dell’articolo 1 di cui sopra stabilisce che la perdita della qualifica di IAP comporti la decadenza del beneficio di cui si è usufruito solo se avviene entro 5 anni dall’applicazione dell’agevolazione stessa.   

Rimarrebbe invece l’obbligo del requisito reddituale per il coltivatore diretto (per il quale il riferimento è l’articolo 31 della legge 590/1965). E’ definito tale colui che contribuisce con il lavoro proprio e della propria famiglia ad almeno 1/3 del fabbisogno lavorativo aziendale, e che trae dall’attività agricola la fonte principale del proprio reddito.