09/01/2026

Con la pubblicazione da parte del GSE delle Regole Applicative del Conto Termico 3.0, istituito con il Decreto Ministeriale 7 agosto 2025, lo scorso 25 dicembre 2025, è entrato in vigore il nuovo meccanismo di promozione dell’efficienza energetica e ora si va verso la fase operativa attesa. Si è infatti in attesa dell’attivazione del PortalTermico, la funzionalità informatica che consentirà l’accesso ai nuovi incentivi (prevista entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025).

Il Conto Termico 3.0 è la nuova versione del meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica e della produzione di energia termica da fonti rinnovabili, e segna un passaggio importante rispetto alle due precedenti versioni. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 900 milioni di euro annui, così ripartiti: 400 milioni per le Pubbliche Amministrazioni e 500 milioni per i soggetti privati, di cui 150 milioni dedicati esclusivamente alle imprese.

L'accesso per le imprese avviene tramite procedura "a sportello" gestita dal GSE: le risorse sono assegnate in ordine cronologico di prenotazione fino a esaurimento. Una volta esaurito il plafond di 150 M€, l’apposito portale informatico (Portaltermico), accessibile dal sito GSE blocca l'accesso alle imprese per l'anno in corso. Il Conto Termico è un contributo diretto: un pagamento versato dal GSE sul conto corrente del beneficiario.

Possono accedere all'incentivo tutti i soggetti privati (imprese, cittadini, Enti del Terzo Settore) e le Pubbliche Amministrazioni. Per i settori agricolo e forestale, ai quali sono riservate condizioni di maggior favore, sono richiesti requisiti specifici:

·         aziende agricole: richiesta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). Per le società, il requisito è soddisfatto se posseduto da almeno un socio (società di persone) o amministratore (capitali);

·         imprese forestali: richiesta iscrizione in Camera di Commercio con Codice ATECO primario 02.10.00 (Silvicoltura) o 02.20.00 (Utilizzo aree forestali)

Sono previste due modalità principali di accesso agli incentivi:

·         accesso diretto, alla conclusione dei lavori;

 

·         prenotazione, per lavori ancora da avviare o in corso di realizzazione, riservata alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore.

Nel caso delle imprese agricole la procedura è quella dell’accesso diretto e, come previsto dal Titolo V del Decreto, si articola in due fasi con vincoli temporali stringenti.

Ø Fase 1 – Richiesta Preliminare (prima dei lavori): è obbligatorio presentare la richiesta preliminare al GSE e attendere la conferma di prenotazione prima di avviare qualsiasi lavoro.

Ø Fase 2 – Domanda di aiuto a consuntivo (dopo i lavori): una volta conclusi i lavori, l'impresa ha 90 giorni per presentare la domanda definitiva di accesso diretto agli incentivi.

Tipologie di fabbricati e interventi ammessi

Il decreto distingue tra interventi di efficienza energetica (Titolo II: cappotto, infissi, schermature, LED solo per fabbricati strumentali della categoria D10) e interventi di produzione di energia termica da FER (Titolo III: caldaie biomassa, pompe di calore, solare termico, microcogenerazione).

L'incentivo è calcolato come percentuale sulle spese ammissibili (incluse spese tecniche e Diagnosi Energetica al 50%) e si compone di un intervento base (45% per la produzione di energia rinnovabile) e 25% per l’efficientamento a cui si aggiungono delle maggiorazioni dipendenti dalla dimensione dell’azienda, dall’ubicazione e dalla tipologia di intervento che possono innalzare la percentuale di contributo fino al 65%.

Deroghe riservate alle aziende agricole e forestali

Il decreto riserva tre vantaggi per le aziende agricole e forestali:

Ø Deroga obbligo "nuova installazione": le aziende agricole (IAP) e forestali possono installare biomasse (5 Stelle) anche in nuovi edifici (serre, stalle) o per nuovi processi, senza l'obbligo di sostituire un impianto esistente;

Ø Bonus aree non metanizzate: per le aziende ubicate in aree non servite dalla rete gas metano, sostituendo il GPL con biomassa, l'incentivo base viene moltiplicato per 1,5 (spesso coprendo il massimale di aiuto di Stato);

Ø Autoproduzione di biomassa: per chi utilizza biomassa di produzione propria (legna, cippato, scarti aziendali), è prevista una procedura semplificata che esonera dall'obbligo di acquistare combustibile certificato (UNI EN ISO 17225).

La diagnosi energetica è generalmente obbligatoria per l'accesso agli incentivi. Deve essere redatta prima della presentazione della richiesta preliminare, conforme alle normative UNI CEI/TR 11428 o UNI CEI EN 16247. Viene prevista una esenzione, per fabbricati rurali e serre: per interventi su questi immobili, anche con impianti di potenza ≥ 200 kWt, non sono obbligatorie né la diagnosi energetica ante-operam né l'APE post-operam. Questa semplificazione riduce significativamente i costi accessori per il settore agricolo.

La cumulabilità è un tema delicato che richiede sempre una verifica puntuale caso per caso.

Ø Cumulabilità ammessa con:

§ Fondi di garanzia, fondi di rotazione, contributi in conto interesse

§ Tariffe incentivanti CER: piena cumulabilità (vedi sezione successiva)

§ Fondi regionali (PSR/CSR): cumulo possibile su costi differenti (es. CT3 su caldaia + PSR su cappotto).

Ø Cumulabilità non ammessa con: altri incentivi statali sulle medesime spese: Ecobonus, Bonus Casa, crediti d'imposta statali, Transizione 5.0, ecc.

Alcuni esempi di interventi ammessi:

Ø Cantina vitivinicola (D/10): sostituzione caldaia a gasolio con Pompa di Calore elettrica + Fotovoltaico con accumulo.

Ø Agriturismo in montagna (no metano): sostituzione caldaia GPL con caldaia a cippato 5 Stelle, usando legna del proprio bosco. Investimento coperto quasi integralmente grazie al coefficiente x1,5. Gestione: costo combustibile azzerato grazie all'autoproduzione.

Ø Nuova serra: installazione ex-novo caldaia a biomassa. Ammessa grazie alla deroga "nuova installazione". Possibile mantenere il vecchio generatore a gasolio come backup.

Data la natura "a sportello" del meccanismo e la limitatezza del contingente imprese (150 M€), è essenziale avviare per tempo la fase preparatoria.

Ø Fase preparatoria (prima dell'apertura dello sportello): questo è il momento per verificare i requisiti soggettivi (qualifica IAP, categoria catastale D/10), predisporre la diagnosi energetica e l'APE ove richiesti, e raccogliere preventivi dettagliati. Tutte queste attività sono ammesse prima della prenotazione e permettono di accelerare l'iter una volta aperto lo sportello.

Ø Apertura sportello (gennaio-febbraio 2026): la piena operatività del Portaltermico è prevista entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (25 dicembre 2025). Non appena il portale sarà attivo, si consiglia di inviare immediatamente la Richiesta Preliminare per bloccare i fondi.

Ø Realizzazione (da marzo 2026): i lavori potranno essere avviati solo dopo aver ricevuto la conferma di prenotazione dal GSE (per le imprese). I tempi di conclusione variano da 12 a 24 mesi a seconda della complessità dell'intervento. Dalla fine lavori decorrono 90 giorni per presentare la domanda a consuntivo.

Lavori avviati prima del 25 dicembre 2025.

Le Regole Applicative, forniscono precisazioni in merito alla disciplina transitoria dal precedente D.M. 16 febbraio 2016 (Conto Termico 2.0). In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.