09/01/2026
Il Decreto Agricoltura (Decreto n. 63/2024, convertito con Legge n. 101/2024) ha modificato la tassazione del reddito derivante da impianti fotovoltaici installati da imprese agricole in connessione con l’attività agricola principale. La novità riguarda la produzione di energia elettrica derivante da impianti collocati a terra.
Fino all’importo di 260.000 kWh annui, è ancora previsto che la produzione di energia rientri nel reddito catastale agrario. Oltre detti limiti, per le ditte individuali e le società semplici, non sarà più possibile avvalersi della tassazione forfettaria e il reddito da tassare dovrà essere calcolato sulla base del bilancio (ricavi meno costi specifici). É presumibile che nella maggior parte dei casi questo comporti una maggiore tassazione, oltre all’obbligo di tenere una contabilità separata per la produzione di energia.
La norma citata aveva previsto che la nuova tassazione riguardasse gli impianti «entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025». La recente Legge di Bilancio 2026 ha modificato questo riferimento temporale, stabilendo che siano soggetti alla tassazione sulla base del bilancio gli impianti «i cui lavori di installazione si sono completati dopo il 31 dicembre 2025. La registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI) dà prova dell’avvenuta installazione».
Per gli impianti collocati sui tetti degli edifici aziendali invece, al superamento di 260.000 kWh annui, rimane la possibilità di avvalersi della tassazione forfettaria, cioè il reddito da assoggettare a Irpef è calcolato applicando ai ricavi rilevanti ai fini IVA un coefficiente del 25%.
Per quanto riguarda gli impianti agrivoltaici, si ritiene che non debbano essere considerati come impianti “a terra”, in quanto non si verifica una sottrazione permanente di superficie agricola; pertanto, la tassazione a bilancio dovrebbe applicarsi solo agli impianti fotovoltaici tradizionali a terra, che inibiscono l’attività agricola e determinano una destinazione esclusivamente energetica del suolo. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate finora non si è pronunciata su questo tema, ed è quindi auspicabile un chiarimento ufficiale che, anche sul piano fiscale, come avviene in ambito autorizzativo, distingua tra impianti fotovoltaici tradizionali a terra e impianti agrivoltaici.
