24/07/2026
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 7 luglio 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 97 del 21 luglio 2026, la Regione ha stanziato 435.000,00 euro per l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia.
La materia è disciplinata dall'art. 28 della L.R. n. 50/1993 e dalla Convenzione tra Regione del Veneto e AVEPA approvata con DGR n. 945/2020, che affida all'Agenzia l'istruttoria, la concessione e la liquidazione dei contributi. La Convenzione prevede tre linee di intervento distinte:
- il bando annuale per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole;
- il bando annuale per l'indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga all'acquacoltura;
- lo stanziamento per l'indennizzo dei danni alle produzioni agricole nelle aree a gestione programmata della caccia, relativo alle istanze del secondo semestre dell'anno precedente e del primo semestre dell'anno in corso.
Le prime due linee erano già state finanziate con la DGR n. 435 del 28 maggio 2026 (bando "Prevenzione" e bando "Acquacoltura"). La DGR n. 690/2026 dà ora attuazione alla terza linea.
Cosa prevede la delibera
- Stanziamento di 435.000,00 euro sul capitolo n. 75044 del bilancio regionale 2026-2028, per l'annualità 2026.
- Le risorse finanziano le istanze di indennizzo per i danni verificatisi tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026 (secondo semestre 2025 e primo semestre 2026).
- Le aliquote massime di indennizzo restano: 90% fino a 2.500 euro di danno e 60% per la quota eccedente, con un tetto massimo di 50.000 euro per beneficiario, nel rispetto del regime "de minimis agricolo" (Regolamento UE n. 1408/2013 e s.m.i.).
- Restano confermati i criteri di ammissibilità e quantificazione dei danni previsti dall'Allegato C alla DGR n. 750/2022, validi anche per i danni nei territori preclusi all'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 6/2013.
- Allo stanziamento si sommeranno eventuali risorse residue di annualità precedenti non ancora utilizzate da AVEPA, nonché ulteriori disponibilità che si rendessero possibili nel corso dell'esercizio 2026 a seguito di variazioni di bilancio.
Cosa significa per le aziende
La gestione delle istanze e la liquidazione dei contributi restano in capo ad AVEPA, che determinerà gli importi spettanti a ciascun beneficiario applicando le aliquote sopra indicate agli importi di danno riconosciuti ammissibili, con possibile riduzione proporzionale qualora le richieste complessive superassero lo stanziamento disponibile.
Le imprese che hanno presentato istanza per danni da fauna selvatica riferiti al periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026, nelle aree a gestione programmata della caccia, potranno quindi attendersi la liquidazione da parte di AVEPA secondo questi criteri.
