03/10/2025

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione svolge, per conto degli Enti quali Agenzia delle Entrate, INPS, Comuni ecc., l’attività di recupero delle somme non pagate dai contribuenti. Lo strumento principale attraverso il quale viene svolta questa attività è la cartella di pagamento.

La cartella, che può essere notificata tramite posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata con ricevuta di ritorno, contiene: la descrizione delle somme dovute, la denominazione dell’Ente creditore, l’intimazione a pagare entro 60 giorni dalla data di notifica, le istruzioni per chiedere la rateizzazione, la sospensione o proporre ricorso. Qualora vi siano più soggetti destinatari, è riportata la dicitura “in qualità di COOBBLIGATO” e con il pagamento da parte di uno dei debitori la cartella si intende saldata anche per conto degli altri contribuenti, che dovranno pagare solo i diritti di notifica. Se il contribuente fosse deceduto, la cartella è indirizzata ai suoi eredi e in tal caso non sono dovute le sanzioni.

Il contribuente che riceve una cartella può:

1 – effettuare il pagamento integrale. La cartella contiene il modulo per effettuare il pagamento, utilizzabile presso gli uffici postali e bancari, ricevitorie e tabaccherie aderenti a pagoPA e gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, previo appuntamento. Se il pagamento della cartella viene effettuato dopo 60 giorni dalla notifica della stessa, sono dovuti anche gli interessi di mora.

2 – chiedere la rateizzazione (si veda nostra newsletter della settimana scorsa)

3 – proporre ricorso al giudice competente, che, in attesa della sentenza, può concedere la sospensione temporanea della cartella. E’ importante ricordare che generalmente le cartelle sono precedute dalla notifica di altri atti (avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate o avvisi di addebito emessi dall’INPS). Se non è stato presentato ricorso contro l’atto che ha preceduto la cartella, quest’ultima può essere impugnata solo per irregolarità formali proprie. Quando si riceve un accertamento, è opportuno quindi agire tempestivamente e non attendere l’emissione della cartella. 

Per avere maggiori informazioni riguardanti l’importo richiesto è necessario rivolgersi all’Ente creditore che ha affidato l’incarico alla riscossione.

In caso di mancato pagamento o di sospensione della cartella, l’Agenzia avvia le procedure esecutive previste: fermo amministrativo di veicoli, iscrizione di ipoteca su immobili, prelievo forzato da stipendi, emolumenti vari ecc.