05/09/2025

Con la circolare n. 12/E dell’8 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le nuove disposizioni riguardanti i redditi dei terreni. Si tratta delle norme riguardanti l’attuazione della riforma fiscale che vertono sui seguenti argomenti: 1 - l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura, per tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione (“colture fuori suolo” quali vertical farms, colture idroponiche, sistemi di propagazione in vitro, ecc.) 2 - le cessioni dei beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione, di allevamento e dalla selvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici Con riferimento al punto 1, è stata introdotta una nuova nozione di reddito agrario, non più incentrata sul solo esercizio delle attività agricole “nei limiti della potenzialità del terreno”, ma sulle attività di coltivazione, allevamento e selvicoltura, che “utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Il riferimento all’utilizzo “potenziale” del terreno consente di ricomprendere nelle attività agricole anche quelle dirette alla produzione di vegetali mediante i più evoluti sistemi di coltivazione, che utilizzano immobili censiti al catasto fabbricati nelle categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10. Con la circolare citata l’Agenzia precisa che le nuove norme non incidono sulle attività di coltivazioni più tradizionali, che utilizzano strutture fisse o mobili (serre), per le quali continua ad applicarsi la regola della tassazione con il reddito agrario nei limiti dell’utilizzo della superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.  Con riferimento al punto 2, i redditi prodotti dallo svolgimento di attività agricole che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, compresi quelli derivanti dalla cessione di crediti di carbonio, sono ora tassati sulla base del reddito catastale, fino a concorrenza dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate ai fini IVA. L’Agenzia precisa che per la verifica del limite si considerano solo le cessioni di beni rientranti nel reddito catastale agrario (restano quindi esclusi, ad esempio, i corrispettivi delle attività connesse di servizi).  Infine, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che adesso anche le società quali snc, sas, srl e cooperative che abbiano optato per la tassazione del reddito su base catastale, possono calcolare la tassazione delle attività connesse in modo forfettario, come già avviene per le società semplici. Tuttavia, continua a essere precluso a queste società il regime forfettario per l’attività agrituristica, perché è regolamentata da una norma specifica.