11/09/2026
Il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha firmato l'Ordinanza n. 107 dell'8 settembre 2026, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) n. 120 dell'8 settembre 2026, con la quale vengono prorogate anche per il mese di settembre le misure di tutela dei lavoratori esposti al rischio da stress termico ambientale, già disposte nel corso dell'estate con le precedenti Ordinanze n. 58/2026 e n. 71/2026, la cui efficacia era cessata il 1° settembre 2026.
Il provvedimento riguarda anche il settore agricolo e florovivaistico, oltre a cantieri edili all'aperto e cave, cantieri stradali, logistica di piazzale, consegna di beni con velocipedi o veicoli a motore a due ruote in ambito urbano, e luoghi di produzione del vetro artistico.
Cosa prevede l'ordinanza
● Dal 9 al 30 settembre 2026 è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa all'aperto dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
● Il divieto si applica esclusivamente nei giorni e nelle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it segnali, alle ore 12:00, un livello di rischio "ALTO" per i "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" (mappa: www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/).
● Il divieto trova applicazione qualora, nonostante l'adozione delle misure di prevenzione previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore.
● Restano fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela uguali o maggiori rispetto a quelle disposte dall'ordinanza.
● In tutte le lavorazioni all'aperto, e in quelle svolte in ambienti chiusi non climatizzati influenzati dalle condizioni meteoclimatiche esterne, resta raccomandato il rispetto delle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare" (da ultimo DGR n. 568 del 16 giugno 2026).
Le raccomandazioni alle aziende
L'ordinanza raccomanda in via generale ai datori di lavoro di valutare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, la rimodulazione degli orari e l'adozione di ogni ulteriore misura idonea a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle alte temperature, con particolare riguardo alle fasce orarie a maggior rischio. La mancata osservanza degli obblighi previsti dall'ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge (art. 650 del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato).
Indicazioni operative
● Consultare quotidianamente la mappa del rischio su worklimate.it per l'area di interesse, verificando il livello segnalato alle ore 12:00.
● Nei giorni con livello "ALTO", sospendere le attività all'aperto tra le 14:00 e le 16:00, salvo diverso accordo aziendale con tutele equivalenti o superiori.
● Adottare comunque, in via generale, le misure organizzative previste dalle Linee di indirizzo regionali (rimodulazione turni, pause, idratazione, formazione dei lavoratori).
● Conservare evidenza delle valutazioni del rischio e delle misure adottate ai fini della verifica ispettiva.
Il testo integrale dell'Ordinanza n. 107/2026 è disponibile al seguente link:
Scarica il testo dell'Ordinanza PGR n. 107 dell'8 settembre 2026 (PDF)
