25/09/2026

Con la PAC 2023-2027 l’erogazione integrale degli aiuti – pagamenti diretti FEAGA e pagamenti annuali dello sviluppo rurale FEASR – è subordinata anche al rispetto delle norme sulle condizioni di lavoro e sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori (art. 14 e Allegato IV del Reg. UE 2021/2115). È la cosiddetta condizionalità sociale, al cui controllo fino allo scorso anno era incaricato l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli Spisal.

Quest’anno, la Legge 21 aprile 2026, n. 75 (art. 17) ha affidato i controlli anche ad Agecontrol S.p.A., i cui ispettori operano con la qualifica di pubblico ufficiale. Il quadro è stato completato dalla Delibera del Direttore Agea n. 44 del 5 agosto 2026 e dalla Circolare AGEA n. 67596 del 13.08.2026. Le aziende da controllare sono estratte da AGEA con un’analisi del rischio basata sulle banche dati SIAN, INPS e Camera di Commercio.

La verifica riguarda un periodo di almeno dodici mesi e segue una check-list articolata in tre sezioni, che riassumiamo di seguito.
1. Condizioni di lavoro trasparenti (D.Lgs. 104/2022)
•    Contratto e informativa scritta: per ogni lavoratore deve esistere il contratto e le condizioni di lavoro devono essere comunicate per iscritto (contratto individuale, lettera di assunzione o altro documento).
•    Contenuti minimi: identità delle parti, luogo di lavoro, inquadramento, qualifica e mansioni, data di inizio, durata se a termine, periodo di prova, retribuzione, orario di lavoro e CCNL applicato. Attenzione: anche un’omissione che non comporta sanzione amministrativa, come quella sul periodo di prova, può determinare la riduzione degli aiuti PAC.
•    Formazione obbligatoria: quella necessaria allo svolgimento delle mansioni deve essere gratuita per il lavoratore, considerata orario di lavoro e, ove possibile, svolta durante lo stesso.

2. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)
•    Documento di Valutazione dei Rischi: deve essere presente, aggiornato e custodito presso l’unità produttiva controllata. Gli ispettori ne verificano la coerenza con l’organizzazione aziendale, le mansioni effettive e le attrezzature utilizzate, e controllano che vi siano indicati i DPI assegnati.
•    Figure della sicurezza: nomina formale del RSPP ed eventuali deleghe di funzione; designazione degli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi; presenza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
•    Gestione delle emergenze: piano di emergenza e procedure di evacuazione chiare.
•    Informazione e formazione comprensibili: sui rischi specifici della mansione. Per i lavoratori stranieri va verificata preventivamente la comprensione della lingua utilizzata: è un aspetto sul quale i controlli pongono particolare attenzione.

3. Attrezzature di lavoro
•    Conformità: macchine e attrezzature con marcatura CE o, se precedenti, adeguate ai requisiti dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
•    Manutenzione: va dimostrata la regolare manutenzione e l’esecuzione dei controlli periodici e straordinari.
•    Abilitazioni: l’uso di trattori agricoli, carrelli elevatori, gru e delle altre attrezzature che richiedono conoscenze particolari è riservato a operatori in possesso dell’abilitazione specifica, conseguita con apposita formazione e soggetta ad aggiornamento quinquennale.

La verifica avviene in contraddittorio con il titolare, il legale rappresentante o un delegato munito di delega scritta; l’assenza del titolare non impedisce il controllo se è presente una persona idonea a rappresentare l’impresa. Gli ispettori accedono a uffici, campi e attrezzature, acquisiscono i documenti e possono sentire i lavoratori presenti. L’azienda può rilasciare dichiarazioni che vengono riportate nel verbale, di cui riceve copia. Le irregolarità sanabili danno luogo a un verbale di prescrizione con un termine per la regolarizzazione; quelle non sanabili a un verbale di contestazione immediato. Il verbale viene trasmesso alle autorità competenti (INL, Carabinieri Tutela del Lavoro, INPS, ASL, Vigili del Fuoco) e, per conoscenza, ad AGEA.

Le conseguenze: un doppio binario sanzionatorio
Alle sanzioni ordinarie previste dalla normativa lavoristica e prevenzionistica, applicate dalle autorità competenti, si aggiunge – una volta che la violazione è accertata in via definitiva – la riduzione degli aiuti PAC, calcolata sull’importo totale dei pagamenti FEAGA e FEASR dell’anno dell’infrazione. Per le inosservanze non intenzionali la riduzione è del 3%, 5% o 10% in base alla gravità, e si applica comunque il 10% se sono coinvolti più di otto lavoratori; in caso di ripetizione nel triennio o di persistenza oltre l’anno si sale al 20%, mentre l’inosservanza intenzionale comporta una riduzione del 30%, fino all’esclusione dagli aiuti. Chi adempie alle prescrizioni nei termini beneficia di un abbattimento: la riduzione del 3% viene azzerata, quella del 5% scende al 2,5% e quella del 10% al 7,5%. In caso di sequestro preventivo dell’azienda per il reato di caporalato (art. 603-bis c.p.) i pagamenti sono sospesi fino alla revoca della misura, salvo nomina di un amministratore giudiziario.

È opportuno verificare fin d’ora che contratti, lettere di assunzione, DVR, nomine, attestati di formazione e documentazione delle macchine siano completi, aggiornati e disponibili in azienda. Gli uffici di Confagricoltura Veneto sono a disposizione degli associati per un controllo preventivo della documentazione e per l’assistenza in caso di ispezione.