25/09/2026

Slitta al 5 ottobre 2026 il termine per la presentazione ad Agea delle domande di aiuto “de minimis” per le imprese agricole che coltivano grano duro. La scadenza originaria, fissata al 15 settembre dalle Istruzioni Operative Agea n. 47 (prot. 42887) del 19 maggio 2026, è stata quindi prorogata di tre settimane.

L’aiuto è previsto dal DM 12 settembre 2022 (Fondo grano duro) e non contiene limitazioni territoriali: possono accedervi tutte le aziende che coltivano grano duro sul territorio nazionale, comprese quindi quelle venete e del Nord Italia, purché in possesso dei requisiti richiesti. L’obiettivo è rafforzare la filiera nazionale grano-pasta attraverso i contratti di filiera tra produttori e industria, migliorando la qualità del prodotto con l’impiego di sementi certificate e buone pratiche agricole.
Per la campagna 2026 la dotazione finanziaria è di 7.565.186 euro, inferiore a quella degli anni precedenti, quando non si era mai scesi sotto i 10 milioni di euro annui. Non si esclude un’integrazione con successivi provvedimenti ministeriali.

L’aiuto è riservato alle imprese agricole che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2025, un contratto di filiera di durata almeno triennale, stipulato direttamente con l’impresa di trasformazione e commercializzazione oppure tramite Organizzazioni di produttori, cooperative o consorzi agrari. Nel contratto devono essere indicate, tra l’altro, le varietà di sementi certificate impiegate.
Le sementi devono essere esclusivamente certificate, di varietà iscritte nei registri nazionali o comunitari, con una densità di semina minima di 150 kg per ettaro, coerente con la superficie seminata. Fa eccezione la varietà Senatore Cappelli, per la quale il minimo è di 130 kg per ettaro. Alla domanda vanno allegate le fatture di acquisto delle sementi, con indicazione della varietà, della categoria e del numero di identificazione del lotto, oltre agli eventuali documenti che attestano la restituzione del seme non utilizzato.

Per il 2026 l’aiuto indicativo è pari a 100 euro per ogni ettaro coltivato a grano duro e oggetto di contratto di filiera, entro il limite massimo di 50 ettari per beneficiario. L’importo definitivo sarà determinato a consuntivo sulla base della superficie ammissibile: se le richieste supereranno la dotazione disponibile, gli importi verranno ridotti in proporzione.
Il contributo rientra nel regime “de minimis” agricolo (Reg. UE 1408/2013, come modificato dal Reg. UE 2024/3118), che prevede un tetto di 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari, compreso quello in corso. Qualora l’azienda abbia già beneficiato di altri aiuti de minimis agricoli nel periodo, l’importo sarà rideterminato da Agea entro tale soglia.