08/05/2026

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è recentemente pronunciata sulla cumulabilità degli aiuti agli investimenti nel settore vitivinicolo previsti dal Reg. 1308/2013 (OCM), stabilendo che il cumulo con aiuti nazionali è possibile. Il ragionamento della Corte si basa sul fatto che il massimale del 40% previsto dall'OCM si riferisce esclusivamente alla quota UE del sostegno, lasciando spazio per l'aggiunta di contributi nazionali.

A seguito della sentenza, il Ministero dell'Agricoltura (Masaf) ha chiesto chiarimenti alla Commissione Europea, in particolare sulla possibilità di cumulare fondi FEAGA e FEASR con agevolazioni fiscali nazionali sullo stesso investimento.
La Commissione, con nota dell'11 marzo 2026, ha confermato il proprio orientamento già espresso nel 2020: la sentenza non modifica le regole sulla cumulabilità tra PSR e credito d'imposta. Per lo Sviluppo Rurale (Reg. 1305/2013), i massimali riguardano la spesa pubblica totale (UE + nazionale), pertanto gli eventuali sgravi fiscali concessi al beneficiario devono essere computati nel contributo nazionale, nel rispetto dell'aliquota massima di sostegno.
In sintesi, la distinzione chiave è:

  • OCM vitivinicolo: massimale riferito al solo sostegno UE → cumulo con aiuti nazionali ammesso;
  • PSR/Sviluppo Rurale: massimale riferito alla spesa pubblica totale → gli sgravi fiscali rientrano nel calcolo e riducono lo spazio per altri aiuti nazionali.