24/03/2020

 In allegato il nuovo modello conseguente alle decisioni assunte nel DPCM pubblicate nella GU del 22 marzo 2020 da utilizzare per qualsiasi spostamento personale. 

Si allega inoltre importante Circolare del Ministero degli Interni che indica le attività ritenute essenziali e gli spostamenti ammessi.

Si allega inoltre la circolare interpretativa inviata ai Prefetti dal Ministero dell’Interno sulle restrizioni alle attività produttive ed agli spostamenti introdotte dal DPCM del 22 marzo u.s. Vi segnalo in particolare che, nel ribadire che sono consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori autorizzati, incluso l’agricolo (allegato 1 del decreto), la circolare precisa che l’operatore economico di tali attività funzionali deve dare comunicazione al Prefetto, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Vi segnalo altresì che gli operatori di impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione possano derivare grave pregiudizio all’impianto o pericolo di incidenti, devono anch’essi dare comunicazione al Prefetto. In entrambi i casi spetta al Prefetto la valutazione di merito e l’eventuale sospensione dell’attività ove egli ritenga non sussistano le condizioni prescritte. Nelle more di tale valutazione, che la circolare raccomanda sia celere e basata sul parere di specialisti, l’attività può proseguire legittimamente. Quanto al divieto di trasferimento e spostamento dal proprio comune, si ribadisce che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze lavorative oltre che per motivi di assoluta urgenza o di salute. Viene pertanto esplicitamente affermato quanto già indicato daConfagricoltura e cioè che rimangono consentiti i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative (o situazioni di necessità o motivi di salute), che rivestono carattere di quotidianità o comunque siano o effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere, insomma è consentito il pendolarismo per i lavoratori, quali gli agricoli, dei settori la cui attività non è stata sospesa e che non possano svolgere la propria attività in smart working. A titolo di esempio, viene indicato infatti il caso di spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale. 

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