19/05/2023

Torniamo sul tema del Credito d’Imposta per investimenti 4.0 per richiamare l’attenzione rispetto al mantenimento dei requisiti previsti dalla norma, ciò anche al fine di produrre gli elementi necessari nel caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. È infatti doveroso ricordare che i beni innovativi devono essere utilizzati secondo le modalità 4.0 per tutto il periodo di fruizione dei benefici. Tale aspetto è riportato chiaramente nelle pubblicazioni dell’Agenzia delle Entrate, Risposta 394/2021 del 08/06/2021 e la Circolare 9/E del 23/07/2021, delle quali si riporta di seguito un estratto significativo.
“Da ultimo, appare anche opportuno ricordare, in via generale, che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0. Al riguardo, si precisa che, ai fini dei successivi controlli, dovrà essere cura dell’impresa beneficiaria documentare, attraverso un’adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti” (Risposta 394 del 08/06/2021).

Le 5+2/3 caratteristiche tecniche a cui fa riferimento l’Agenzia delle entrate sono le seguenti:
le prime 5: 1) controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC(Programmable Logic Controller); 2) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; 3) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o conaltre macchine del ciclo produttivo; 4) interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive; 5) rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro;
Le altre 2 su 3: i beni, inoltre, devono essere dotati di almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderli assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici: a) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; b) monitoraggio continuodelle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e ad attività alle derive di processo; c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

La perizia prodotta inizialmente per accedere al beneficio attesta i suddetti requisiti tecnici facendo la fotografia di quel momento. Se successivamente il bene o il sistema di connessione informatico 4.0 è stato modificato o addirittura i macchinari non sono più interconnessi, può essere che i requisiti tecnici obbligatori siano decaduti rendendo la macchina non conforme alla normativa. Tale situazione può causare la decadenza del beneficio.

Alla luce della Risposta 394/2021 del 08/06/2021 e della Circolare 9/E del 23/07/2021 dell’Agenzia delle Entrate, nel caso di accertamento/controllo, non sarà sufficiente esibire soltanto i documenti contabili e la perizia, ma occorrerà da parte dell’Impresa beneficiaria ”documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benefici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti”. Va precisato non è molto chiaro il significato reale di reportistica “adeguata e sistematica” in quanto nessun ente si è espresso sul significato. In proposito mettiamo in guardia le aziende agricole interessate da possibili attività commerciali scorrette e da parte di alcune società di consulenza, che interpretano e manipolano a loro vantaggio i contenuti della Circolare 9/E del 23/07/2021 dell'Agenzia delle Entrate prospettando “salate” sanzioni nel caso in cui le imprese non provvedano ad un fantomatico "nuovo obbligo" di produzione di una perizia 4.0 annuale e del relativo inoltro al Mi.S.E. o all'Agenzia delle Entrate.

Per approfondimenti e chiarimenti sull’argomento le aziende che hanno fruito del credito d’imposta per investimenti innovativi 4.0 possono rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.