21/01/2022

La legge di bilancio per il 2022 ha introdotto una norma fortemente pregiudizievole per il comparto dell’allevamento degli animali da pelliccia.

Viene infatti imposto (comma 980) il divieto di allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali di visoni, volpi, cani procioni, cincillà e di qualsiasi altra specie animale quando hanno le finalità di ricavarne pelliccia. In deroga a tale divieto è consentita la detenzione di animali già presenti in allevamenti autorizzati per il periodo necessario alla dismissione delle strutture e comunque non oltre il 30 giugno 2022. Resta fermo il divieto di riproduzione disposto dal Ministero della salute.

Al fine di indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia è istituito presso il Mipaaf un fondo con una dotazione di 6 milioni di euro (3 milioni di euro per il 2022 e 3 milioni di euro per il 2023); con un decreto del Mipaaf, di concerto con Mite e Minsalute, da adottare entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e sentite Regioni e PPAA, sono individuati criteri e modalità di indennizzo che spetta, in base alla norma, agli “allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attività anche se non detengono animali”.

La misura appare decisamente drastica se si considera che sinora era stata disposta unicamente la sospensione, per un tempo determinato, dell’allevamento dei soli visoni e comunque in collegamento a misure sanitarie per evitare il diffondersi di zoonosi. La misura è invece ora estesa praticamente a tutti gli animali da pelliccia ed è previsto un divieto sine die; non viene citata come motivazione di tale previsione quella sanitaria.

Le risorse previste per l’indennizzo da destinare agli allevamenti cui tale divieto arreca indubbio pregiudizio appaiono non proporzionate rispetto al grave danno economico per gli operatori del settore non costituendo un adeguato e ragionevole ristoro.